La prima scelta che un soggetto che vuole avviare in totale autonomia un’attività economica – concepita per la produzione e lo scambio di beni e servizi, deve compiere è scegliere la forma giuridica che vuole dare al proprio business.
In questo articolo parleremo della ditta individuale e delle questioni più importanti concernenti l’iscrizione e la cessazione.
Ditta individuale: chiarimento sulla natura giuridica
Prima di entrare nel vivo è importante definire sotto il profilo formale e normativo la ditta individuale, per distinguerla dalle altre tipologie.
Per ditta individuale si intende un’attività iniziata senza ulteriori soci: un’impresa il cui titolare è una persona fisica e non è necessario che questi versi un capitale all’atto della costituzione.
La costituzione della ditta individuale non comporta dunque particolari investimenti iniziali né, come vedremo, adempimenti di natura particolarmente complessa; un rischio è invece rappresentato, come sancito dall’articolo 2082 del Codice Civile, dal fatto che l’imprenditore individuale risponde personalmente della gestione, non essendoci separazione tra le risorse personali e il capitale della ditta.
Vediamo adesso, più nel dettaglio, quali sono gli adempimenti per l’iscrizione e la cessazione della ditta individuale.
Ditta individuale: iscrizione e cessazione
Sia l’iscrizione che la cessazione di ditta individuale – va subito chiarito – non presentano grandi difficoltà sul piano pratico. È importante, però, sapere cosa fare e a chi affidarsi.
Andiamo con ordine.
Ditta individuale: iscrizione
Per l’apertura di una ditta individuale, l’imprenditore deve principalmente affrontare tre passaggi che riassumiamo in breve.
Dopo aver individuato il codice ATECO e scelto il regime da adottare, l’imprenditore deve compilare e inviare la pratica ComUnica (Comunicazione Unica, attiva dal 2010 per semplificare i rapporti tra imprenditori e pubblica amministrazione), che gli consente di inviare, al Registro Imprese, tutti gli adempimenti in un unico modulo: apertura partita Iva e apertura posizione previdenziale INPS e INAIL.
In più è necessario – solo per talune attività e in determinate circostanze – presentare la Segnalazione di Inizio Attività (SCIA), che in questi casi sostituisce anche licenza o autorizzazione, presso il comune in cui sarà svolta l’attività imprenditoriale.
In sintesi, in base alla tipologia di attività e dunque alla funzione che essa svolgerà sarà necessario ottenere un’autorizzazione o una licenza o fare la SCIA, presso i diversi uffici preposti.
Iscrizione ditta individuale nel registro imprese
Di tutte le pratiche l’iscrizione nel Registro Imprese è quella che comporta una maggiore attenzione.
Come scritto in precedenza, oggi – dal 2010 – è possibile iscriversi presso il Registro Imprese in via telematica grazie alla pratica ComUnica.
L’iscrizione deve essere fatta entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività, la pratica deve essere inviata obbligatoriamente online (non è più concepita la possibilità di consegnarla di persona presso una sede fisica).
Nel Registro Imprese va indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Rispetto al passato, è molto più semplice aprire una ditta individuale anche se gli adempimenti, come precisato, sono tutt’altro che pochi.
L’imprenditore può anche incorrere, infatti, in sanzioni pecuniarie – come disposto dall’articolo 2196 del Codice Civile – nel caso di omissioni, errori o ritardi.
È dunque consigliabile, se non proprio necessario, affidarsi a un professionista qualificato.
Ditta individuale: cessazione
Un imprenditore individuale, per qualsivoglia motivo, può decidere autonomamente di cessare la propria attività, che sia essa di commercio o servizi.
Una volta operata questa scelta è tenuto – in via obbligatoria – a espletare taluni passaggi formali quali, ad esempio, comunicare la cessazione agli Enti preposti; resta inoltre da chiarire la natura prettamente tributaria che regola l’aspetto fiscale, non essendo prevista dalla normativa civilistica la fase della liquidazione (analizzeremo la questione più dettagliatamente in seguito).
Così come per l’iscrizione, anche per la cassazione è possibile riunire in un solo invio più pratiche grazie a ComUnica che consente di chiudere tutte le posizioni contestualmente.
Quindi non più invii differenti, ma uno solo valido per tutti.
Andiamo con ordine e vediamo quali sono i comportamenti da affrontare per cessare l’attività.
Cessazione ditta individuale: chiusura la Partita Iva
Il primo step che deve compiere l’imprenditore che sta per cessare la propria attività è chiudere la Partita Iva.
In primo luogo va comunicata la propria nuova posizione all’Agenzia delle entrate tramite l’invio telematico del modello AA7/10 (puoi trovarlo in Pdf e scaricarlo qui) nel quale indicare numero, codice fiscale del titolare e data di chiusura dell’attività.
Cancellazione ditta individuale dal Registro Imprese
L’imprenditore iscritto alla Camera di Commercio che vuole cessare la propria attività deve comunicarlo al Registro imprese tramite una pratica – servendosi, come detto, di ComUnica – inviata in modalità telematica.
All’interno di questa pratica va inserito il numero REA – che raccoglie una serie di dati sul titolare e sull’attività – e la data di cessazione.
Per questa pratica è richiesta la firma digitale del titolare della ditta individuale.
In base al decreto legge 222 del 2016 è obbligatorio inviare anche la SCIA con inserita la data di cessazione: nel caso di omissione il Registro imprese non provvede a cancellare la ditta individuale.
Cessazione ditta individuale: chiudere anche la propria posizione presso INPS e INAIL
Per evitare addebiti non dovuti in seguito alla cessazione dell’attività bisogna comunicare la cessazione anche all’INPS estinguendo, in tal modo, tutte le posizioni assicurative e previdenziali.
Per chiudere la propria posizione bisogna inserire – sempre nella pratica ComUnica – il numero della posizione e la data di cessazione.
Liquidazione ditta individuale
Come accennato in precedenza non è prevista formalmente dal Codice Civile la liquidazione della ditta individuale (artt. 2484 – 2496); la norma tributaria, invece, (art. 182 del TUIR, c. 1 – 2) prevede gli adempimenti da porre in essere nel caso di liquidazione dell’impresa, annoverando tra queste anche quella individuale.
La questione è complessa ma l’importante, in questo caso, è sapere che la prassi ammette la possibilità che si proceda in seguito alla cessazione dell’attività anche alla liquidazione dell’impresa individuale. Pertanto la cessazione può avvenire sia con che senza liquidazione.25
L’imprenditore che sceglie di mettere in liquidazione la sua ditta individuale deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate attraverso l’invio telematico del modulo AA9/7 (scaricabile qui).
La redazione di questo modulo è decisiva per godere di un regime fiscale agevolato e separato dal reddito di impresa.
Come visto, anche se le pratiche di iscrizione e cessazione sono per lo più riunite nell’unico modulo ComUnica, sia l’iscrizione che la cessazione di una ditta individuale comportano molti oneri.
Affidarsi a un professionista qualificato in questi casi aiuta a snellire le incombenze e a guadagnare tempo, oltre che a evitare errori che possono inficiare l’intero percorso e costare caro.
Per qualsiasi eventualità non esitare a contattarci: troveremo insieme la migliore soluzione per te.