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Firma digitale e spid

Facciamo un po’ di chiarezza: firma digitale e SPID, affinità e differenze

In tempi di digitalizzazione è facile confondere concetti e strumenti legati al mondo del digitale che svolgono funzioni analoghe in un contesto ancora poco frequentato dal grande pubblico. Per questo motivo è opportuno fare chiarezza e imparare a riconoscere le differenze, anche spesso sottili.

La firma digitale – che è una firma elettronica qualificata – è in sostanza l’equivalente elettronico della tradizionale firma autografa apposta su carta e ha uguale valore legale.
Per richiedere la firma digitale bisogna rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio o ad altri enti intermediari autorizzati.

Lo SPID – abbreviazione di Sistema Pubblico di Identità Digitale – identifica digitalmente sia cittadini privati che imprese e liberi professionisti e consente di accedere via web ai servizi della pubblica amministrazione oltre che a taluni servizi di aziende private, come ad esempio le banche; in più ha lo scopo di sostituire e accorpare tutti i codici preesistenti, nel senso che può essere utilizzato senza dover cambiare ogni volta user e password.

Firma digitale e firma elettronica: attenzione alle differenze

Abbiamo già accennato in precedenza che la firma digitale è una firma elettronica qualificata, spesso viene definita anche firma elettronica forte.
Cosa si intende?

Il regolamento europeo eIDAS 910/2014 sull’identità digitale all’articolo 3 definisce la firma elettronica come: “L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”.

Tanto per iniziare per dare una definizione possiamo dire che la firma digitale è il modello più evoluto sotto un profilo giuridico formale: questo perché il documento informatico associato alla firma digitale acquisisce a tutti gli effetti valore legale.

Come firma elettronica oltre a quella digitale esistono la firma elettronica semplice e quella avanzata.
La firma semplice è considerata debole dal punto di vista informatico in quanto non garantisce alcun tipo di autenticazione del documento firmato: ha comunque valore probatorio che può essere però attribuito solo dal giudice, a sua discrezione.
Per utilizzare la firma elettronica semplice è necessario disporre di un PIN o della combinazione di username e password (come quelli per accedere a un qualsiasi servizio web); un esempio di firma semplice è quella apposta sul terminale del postino quando consegna una raccomandata.

Per firma avanzata si intende invece una firma con valore di autenticazione che si può apporre a tutti gli atti eccetto i contratti relativi ai beni immobili (per cui è necessaria la firma digitale).
Rispetto alla firma elettronica semplice quella avanzata garantisce la connessione univoca al firmatario oltre che l’integrità e la validità legale del documento a cui viene apposta.
Un esempio di firma elettronica avanzata è quella grafometrica utilizzata su tablet in ambito bancario e assicurativo.

La firma elettronica qualificata è la sottoscrizione informatica più sicura; il suo valore legale è il medesimo della firma autografa ed è riconosciuta come valida presso tutti gli Stati dell’UE.
La procedura è sostanzialmente simile a quella della firma avanzata ma in più richiede che l’identità del firmatario sia convalidata in via preventiva e che la firma sia disponibile su un apposito dispositivo hardware, più comunemente un lettore smart card USB o un token.

La firma digitale esiste solo in Italia e richiede una particolare tecnologia ossia la crittografia a chiavi asimmetriche.

Per chiarire meglio possiamo citare l’articolo 1 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) che regolamenta la disciplina della firma digitale definendola come “un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

L’articolo 24 del CAD sancisce inoltre che la firma digitale deve riferirsi in modo univoco a un unico soggetto e al documento (o ai documenti) a cui essa è apposta o associata.
La firma digitale sostituisce dunque anche l’apposizione di altri e ulteriori strumenti quali timbri, marchi, sigilli e simili.

Per sottoscrivere un documento o un atto con la firma digitale è necessario disporre di supporti hardware come ad esempio una token USB o una smart card con apposito lettore, contenente i certificati di firma.
Il kit può essere rilasciato per le imprese anche dalla Camera di Commercio; per i privati da un ente certificatore presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Attraverso la firma digitale può essere attivato anche lo SPID: è, più precisamente, una delle modalità per effettuare il processo di identificazione.

Identificazione online: firma digitale e SPID

Un punto di unione, una similitudine tra questi due strumenti digitali, è quello dell’identificazione online.

La firma digitale come detto serve ad autenticare documenti o atti di formato elettronico, ma essendo – così come lo SPID – un’identità digitale può essere utilizzata per accedere a determinate aree riservate dei siti dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS, dell’INAIL etc.

La firma digitale consente a chi ricopre un ruolo all’interno di un’impresa di firmare digitalmente documenti inerenti all’attività di impresa – ad esempio bilancio, contratto, fatture elettroniche – e permette al titolare o al rappresentante legale di consultare documenti della propria impresa depositati nel Registro Imprese.

Lo SPID dà accesso certificato ai servizi online della pubblica amministrazione e di aziende private: si tratta di un accesso unico, sicuro e protetto sia per cittadini privati che per professionisti e imprese, per snellire le pratiche burocratiche e rendere l’iter più rapido.
L’autenticazione tramite SPID ha valore legale e dal 1 ottobre 2021 è necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

Già nel novembre 2019 l’AgID (Agenzia italiana identità digitali) ha pubblicato le Linee Guida per ottenere e gestire lo SPID ad uso professionale, definito eIDup.
Un’impresa o un libero professionista al fine di semplificare i processi interni e snellire la burocratizzazione può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e gestire i rapporti con altre imprese dotandosi di una identità digitale per uso professionale: eIDup per persona fisica nel caso di liberi professionisti e partite IVA e eIDup per persona giuridica per chi rappresenta – e agisce per conto di – un’organizzazione o un’azienda.

Il primo contiene dati di carattere strettamente personale, il secondo a questi unisce quelli propri dell’azienda.
Il libero professionista avrà tante eIDup per persona giuridica per quante sono le aziende con cui collabora e in più dovrà dotarsi anche di uno SPID per persona fisica che potrà utilizzare come propria identità digitale per le pratiche legate alla libera professione.

Per quanto riguarda le imprese, lo SPID professionale (in questo caso parliamo di eIDup per persona giuridica) è assegnato a diversi dipendenti dall’azienda stessa.
Per le logiche di assegnazione esistono due figure distinte: l’utente di governo che indica quali sono i dipendenti che possono ottenere lo SPID senza però autorizzarne l’accesso e l’utente di gestione che invece consente l’accesso all’identità digitale.

Il dipendente a cui è assegnato lo SPID non può condividere i dati di accesso con altri: ogni sua azione nel digitale per conto dell’impresa, in base al ruolo ricoperto in essa, farà capo a lui; lo SPID professionale di un dipendente può essere anche revocato ma solo dall’utente di governo.

La materia è vasta e, per sua natura, dinamica.
Per qualsiasi altra informazione e per un sostegno concreto non esitare a contattarci: troveremo insieme la migliore soluzione.

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