La ratio del Disegno di Legge 3343 (approvato poi nel giugno 2022) è quella di apportare una semplificazione al sistema fiscale – è infatti connessa alla Legge di Bilancio – e di contrastare l’evasione.
Del DDL 3343, in particolare, ci interessa l’articolo 6 che prevede una riforma radicale del catasto, sistema normato, fino ad oggi, da una fonte pre repubblicana, la legge 1249/1939.
Quali sono le novità previste dal DDL?
Scopriamolo nel testo che segue, partendo però da un breve excursus storico per contestualizzare le ragioni peculiari della normativa.
DDL 3343 e catasto: un po’ di nozioni storiche
Andiamo più nel dettaglio e analizziamo in maniera specifica l’articolo 6 del DDL 3343, concernente come accennato in precedenza una riforma totale del catasto.
L’articolo 6 prevede una revisione del catasto dei fabbricati. In effetti, è una riforma che si discute da molti anni (la prima volta nel 2012) essendo i valori catastali attuali effettuati in base a rilievi presi quasi un secolo fa, precisamente negli anni 30 del secolo scorso.
Di una riforma atta ad aggiornare la misurazione se ne parla già da un po’: al governo Monti risale infatti l’ultimo adeguamento – del 2012 – il cui obiettivo è stato quello di avvicinare i valori delle singole rendite catastali a quelli di mercato e al contempo di aggiornare le aliquote in modo da non accrescere la pressione fiscale sui fabbricati; questo almeno sulla carta.
Il DDL 3343 si pone quindi in perfetta continuità storico-normativa con i precedenti interventi e con il precipuo scopo di modernizzare – e razionalizzare – gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze di terreni e fabbricati.
Vediamo dunque quali sono questi strumenti previsti dal DDL 3343 e in che modo incideranno sul sistema catasto e sulla metodologia di classificazione e individuazione dei fabbricati.
DDL 3343: riforma del catasto e controversie
Per approfondire l’argomento ed evidenziare le novità del DDL 3343, bisogna esaminare in maniera più specifica quanto riporta l’articolo 6 alle lettere a e b.
L’articolo 6 ha avuto una genesi travagliata.
Nel corso della seduta del 3 marzo 2022 presso la Commissione Finanze della Camera non è passato – per un solo voto – l’emendamento, presentato dal centrodestra, che proponeva la soppressione dell’articolo 6 del DDL 3343.
Non solo, non è neanche stata accolta l’ipotesi di una verifica da sottoporre al vaglio del Governo.
La questione pertanto è stata controversa e ha spaccato l’esecutivo. L’articolo 6 nell’idea di chi l’ha proposto è condizione imprescindibile del DDL.
In tal senso la dichiarazione rilasciata dalla Sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra sono state chiare:
“L’articolo 6, relativo alla modernizzazione del catasto, costituisce un elemento decisivo per il proseguimento dell’esame del presente disegno di legge e decisivo anche per il proseguimento dell’azione di Governo.”
Ma quali sono, in definitiva, queste novità che hanno creato tanto scalpore?
Vediamole con ordine.
Riforma catasto: DDL 3343 art 6 lettera a, nuovi strumenti per classare e identificare gli immobili
La lettera a dell’articolo 6 del DDL 3343 prevede l’introduzione di nuovi strumenti per classare e identificare i fabbricati e i terreni.
Nello specifico l’esecutivo deve porre in essere strumenti da mettere a disposizione dei comuni – e anche dell’Agenzia delle Entrate – al fine di accelerare nonché facilitare l’individuazione e, dove è necessario, il classamento di peculiari tipologie di immobili.
Nello specifico, le fattispecie sono:
- gli immobili attualmente non censiti o quelli per cui non vi è attinenza con la destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita;
- i terreni edificabili accatastati come agricoli;
- gli immobili abusivi.
Vediamo adesso in breve cosa prevede la lettera b dell’articolo 6, che va a integrare la precedente.
Riforma catasto: DDL 3343 art 6 lettera b, condivisione di dati e documenti
La lettera b dell’articolo 6 delega invece l’esecutivo a porre in essere strumenti e modelli che possano facilitare la condivisione di dati e documenti in formato digitale.
Questo scambio di dati e documenti avviene, in prospettiva, tra l’Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni e ha anche lo scopo di attestare la coerenza in ottica di accatastamento delle unità immobiliari.
Le novità introdotte dal DDL 3343 sembrano avere anche una ratio di carattere prospettico, una razionalizzazione dell’intero sistema al fine di poter gestire in maniera semplice e immediata tutte le informazioni.
È infatti questo il tenore della norma che prevede – al comma 2 – l’integrazione di tutte le informazioni catastali dell’intero territorio nazionale a partire dal gennaio 2026.
Vediamo più nello specifico questo punto.
Riforma del catasto: cosa accade dal 2026?
Come dicevamo, l’articolo 6 al comma 2 prevede l’integrazione di tutte le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La norma è anche posta a tutela del cittadino per evitare che su questi gravi troppa pressione fiscale.
Per chiarire meglio, riportiamo la lettera a del comma 2 dell’articolo 6: “le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali”.
La norma precisa formalmente che tali informazioni non potranno essere utilizzate per accrescere l’importo di quei tributi che si basano su risultanze catastali, come ad esempio l’IMU.
In ogni caso la norma detta le linee guida per razionalizzare il sistema entro il 2026.
Nello specifico, i principi direttivi da mettere in pratica sono:
- prevedere l’accesso alla banca di dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare nell’ambito della consultazione catastale:
- indicare per ciascuna unità immobiliare una rendita ulteriore – oltre a quella catastale – soggetta a periodico aggiornamento in base ai criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del DPR 138/98;
- adeguare riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane riconosciute di interesse storico o artistico, in modo da tener conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, oltre che dei vincoli legislativi concernenti destinazione, utilizzo, circolazione giuridica e restauro dei suddetti immobili.
Queste in sintesi sono le principali novità concernenti il catasto, previste dal DDL 3343.
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