Dal 17 gennaio 2018, tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), riceveranno le multe in formato elettronico.
Il nuovo provvedimento è stato introdotto da un Decreto del Ministero dell’interno con l’obbiettivo di eliminare le spese di notifica e di avere la certezza che la sanzione arrivi al destinatario.
Quindi, chi dovrà pagare la multa, si vedrà addebitate solo le spese di accertamento e non più i costi di notifica.
Inoltre, con l’arrivo della notifica di accettazione, la contravvenzione risulterà a tutti gli effetti recapitata al trasgressore.
Il provvedimento prevede che, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e tutti gli organi di polizia locali, provinciali e municipali, al momento del fermo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente l’indirizzo pec del trasgressore.
In caso di contestazione, le comunicazioni dovranno essere inviate alla PEC del proprietario del veicolo.
Le forze dell’ordine potranno consultare l’archivio nazionale delle caselle PEC messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, oppure qualsiasi indice pubblico.
In ogni caso, la polizia, potrà richiedere direttamente al cittadino il proprio indirizzo di domicilio digitale.
Nel caso in cui, non fosse identificato il guidatore da multare, le comunicazioni arriverebbero direttamente al proprietario del veicolo (a cui ci si potrà ricondurre facendo le apposite verifiche).
Quali sono i termini di notifica?
I termini di notifica delle multe, restano invariati:
- 5 giorni per pagare la sanzione scontata;
- 60 giorni per pagare la sanzione ridotta;
- 30 giorni per fare ricorso al giudice di pace;
- 60 giorni per fare ricorso al prefetto.
I termini di decorrenza della multa partiranno dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, anche se il messaggio di posta elettronica non viene letto.
Come funziona per chi non ha una casella Pec?
Per tutti i soggetti che non possiedono la PEC, il verbale verrà inviato come di consueto tramite Poste Italiane o con corriere privato, con in più l’aggravante del costo di notifica.
Cos’è un domicilio digitale?
Secondo l’art. 3 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale “Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.“
L’indirizzo PEC, dovrà essere reso noto all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) in modo da essere disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni.