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Ecobonus 110%

Ecobonus 110% per ristrutturazioni e non solo

Dal 1° luglio è entrato in vigore l’Ecobonus che permetterà di eseguire lavori di ristrutturazione in casa praticamente a costo zero, ma nella pratica bisognerà attendere ancora un po’.

Dopo l’approvazione alla Camera, il Decreto Rilancio è passato all’esame del Senato e dovrà essere approvato entro il 18 luglio. Difficile, quindi, a causa dei tempi estremamente ristretti, che si possano attuare cambiamenti significativi.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio dovranno essere rese note le istruzioni operative con il decreto attuativo del MEF e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si slitterà, pertanto, a fine agosto o inizio settembre.

Ecobonus e sismabonus: periodo e zone di validità e vincoli

Il decreto Rilancio prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgeranno i lavori di ristrutturazione. Queste dovranno anticipare le somme per effettuare i lavori e poi potranno incassare il credito d’imposta dal fisco, potendo anche cederlo in passaggi successivi.

Il superbonus contenuto nel decreto Rilancio per le opere di ristrutturazione e adeguamento energetico e sismico riguarda i lavori effettuati esclusivamente nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Unica eccezione l’estensione fino al 30 giugno 2022 degli interventi per l’edilizia energetica nelle case popolari effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).

Per quanto riguarda il sismabonus, è stato predisposto un potenziamento che lo estende alle zone geografiche 1, 2, e 3 di rischio sismico. Chi esegua interventi antisismici avrà anche diritto al 90% di detrazione sulla stipula di una polizza assicurativa anticalamità.

La possibilità di usufruire dell’ecobonus è vincolata al miglioramento di almeno due classi energetiche o, quando ciò non sia fattibile, di almeno una, la più alta possibile. In ogni caso il cambiamento di classe energetica deve essere attestato da un tecnico abilitato tramite APE (Attestato di Prestazione Energetica), da realizzare sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori.

Tipologie di immobili e di interventi

Rispetto alla prima versione dell’ecobonus, con le modifiche apportate durante la conversione in legge sono stati effettuati dei cambiamenti importanti, come l’introduzione delle seconde case: ogni persona potrà godere dell’agevolazione per massimo due unità immobiliari, «fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».

Restano esclusi dall’accesso al bonus gli immobili corrispondenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico).

All’interno del miglioramento energetico sono contemplati anche interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio in maniera assolutamente fedele rispetto all’originario, tranne che per quanto riguarda le innovazioni necessarie per l’edilizia antisismica.

Interventi trainanti e relativi limiti di spesa

Gli interventi possono essere trainanti o meno. Nel caso degli interventi trainanti, che sono di tre tipi, l’esecuzione di anche uno solo di essi è sufficiente a portare lo sgravio al 110%, con la possibilità di aggiungere altri interventi, quali il montaggio di pannelli solari e di relativi accumulatori energetici, gli interventi già previsti dal vecchio ecobonus, l’istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il primo intervento trainante è il cappotto termico, riguardante almeno il 25% della superficie disperdente, secondo le norme stabilite dal decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.

Il limite di spesa varia a seconda della tipologia di edificio. Se si tratta di edifici unifamiliari o unità situate in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno, la spesa massima è di 50.000 euro.
Per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, la spesa è di 40.000 euro per ognuna di tali unità. La cifra scende a 30.000 per ogni unità nel caso di edifici costituiti da oltre otto unità immobiliari.

Il secondo tipo di interventi trainanti riguarda le parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione che siano almeno di classe A, a pompa di calore, compresi anche gli impianti ibridi o geotermici, eventualmente abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. Per i comuni montani è contemplata l’opzione dell’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

In questo caso i limiti di spesa sono di 20.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici fino a otto unità, e 15.000 euro per ogni unità negli edifici composti da più di otto unità. Sono contemplate anche le spese per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.

Il terzo e ultimo tipo di intervento trainante è quello sugli edifici unifamiliari o sulle unità all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo, per la sostituzione, esattamente come per il secondo tipo, di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per le aree non metanizzate, rientrano le caldaie a biomassa con prestazioni riferibili alla classe 5 stelle; mentre per i comuni montani è previsto l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. In entrambi questi casi il comune non deve essere interessato da procedure europee di infrazione.

La spesa massima per questo tipo di intervento ammonta a 30.000 euro, comprendenti anche i costi di smistamento e bonifica del vecchio impianto.

Per gli immobili vincolati per ragioni di tutela dei beni culturali o del paesaggio o per quelli dove per regolamento edilizio, urbanistico o ambientale sia vietato eseguire certi interventi, sarà possibile accedere al bonus anche senza alcun intervento trainante, a patto che si ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Procedura per ottenere l’ecobonus

Fatto salvo per possibili modificazioni al momento della conversione in legge del decreto Rilancio, il procedimento per poter accedere all’ecobonus e alla cessione del credito d’imposta è piuttosto complesso.

Nel caso di lavori sulle parti comuni dell’edificio servirà come primo passo il via libera del condominio.
Appena l’Agenzia delle Entrate avvierà le procedure, si potrà richiedere il visto di conformità, rilasciato da CAF e commercialisti per poter svolgere la richiesta del bonus.
Un tecnico abilitato dovrà rilasciare l’APE al fine di certificare che gli interventi apporterebbero un miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della più alta possibile. Dopo la fine dei lavori il tecnico dovrà attestare l’effettivo miglioramento energetico ottenuto.

I dati degli interventi andranno comunicati, solo in modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate. Le modalità attuative saranno rese note nel provvedimento del direttore di tale Agenzia.
Sarà necessario anche realizzare la comunicazione ENEA.

La congruità delle spese dichiarate verrà stabilita sulla base dei prezzari predisposti da regioni e province autonome, dei listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato a seconda del luogo in cui gli interventi verranno realizzati.
I tecnici abilitati dovranno inoltre rilasciare un’asseverazione della congruità delle spese per ogni stato di avanzamento dei lavori e al termini degli stessi.

Previste sanzioni dai 2.000 ai 15.000 euro per chi rilascia attestazioni infedeli per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. In tal caso, poi, decadrebbero immediatamente i benefici fiscali.
Nel caso in cui i requisiti non siano pienamente soddisfatti, l’Agenzia delle Entrate provvederà a recuperare le somme relative alle detrazioni non spettanti con la maggiorazione dovuta all’applicazione di interessi e sanzioni.

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