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RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) è un registro pubblico istituito in Italia per tenere traccia delle organizzazioni che operano nel cosiddetto “terzo settore”. Il terzo settore è costituito da organizzazioni non profit, come associazioni, fondazioni, cooperative sociali, e altre entità simili, che svolgono attività di interesse pubblico o sociale senza scopo di lucro.

Il Registro Nazionale del Terzo Settore è stato creato per promuovere la trasparenza e la regolamentazione delle attività del terzo settore in Italia. Le organizzazioni del terzo settore possono iscriversi a questo registro per ottenere uno status riconosciuto e beneficiare di alcune agevolazioni e opportunità, come la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per erogare servizi di interesse generale.

L’obiettivo principale del Registro Nazionale del Terzo Settore è garantire una maggiore chiarezza e controllo sulle attività delle organizzazioni non profit, promuovendo al contempo la collaborazione tra il settore pubblico, il settore privato e il terzo settore per affrontare le sfide sociali e promuovere il benessere comune.

A cosa serve l’iscrizione al RUNTS?

È importante sottolineare che l’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) offre diverse opportunità, tra cui:

  1. Ottenere il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, come Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente Filantropico o Rete Associativa.
  2. Beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, come l’accesso al meccanismo del 5 per mille.
  3. Per alcune specifiche categorie di Enti del Terzo Settore (ETS), accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
  4. In determinati casi previsti, acquisire la personalità giuridica.

Il RUNTS è un registro pubblico consultabile da tutti gli interessati ed è gestito in modalità telematica su base territoriale da diverse sedi, comprese l’Ufficio Statale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RNTS, istituiti presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Come si potrà accedere alla piattaforma?

La piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo  Settore (RUNTS) sarà accessibile tramite il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o attraverso il sito servizi.lavoro.gov.it.

Le organizzazioni interessate dovranno essere in possesso di alcuni strumenti digitali essenziali per la gestione delle pratiche:

Lo SPID sarà la chiave di accesso primaria per gli enti alla piattaforma. In alternativa, il rappresentante legale dell’organizzazione o della rete associativa potrà utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE) del dichiarante. Inoltre, solo il legale rappresentante dell’organizzazione o del network associativo potrà accedere alla piattaforma per presentare richieste di iscrizione. Nel caso di richieste di iscrizione che comportano la creazione simultanea di una personalità giuridica, il notaio incaricato della pratica dovrà autenticarsi e depositare i documenti richiesti.

La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) sarà utilizzata per ricevere e inviare comunicazioni specifiche all’Ufficio, che comunicherà con l’organizzazione anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma.

La firma dei documenti, che devono essere inviati sempre in formato PDF/A, dovrà essere apposta mediante il metodo di firma digitale CAdES. Questa firma sarà associata al referente che ha presentato la richiesta di iscrizione e potrà essere identificata tramite il codice fiscale. È fondamentale inviare il file senza modificarne il nome.

Il soggetto che richiede l’iscrizione nel RUNTS deve indicare la sezioni cui l’ente intende iscriversi, riportando i dati relativi all’ente e quelli dei soggetti che ricoprono cariche sociali. In particolare, devono essere indicati:

  • Denominazione (nome dell’associazione);
  • Forma giuridica (APS, Odv, etc);
  • Sede legale e le eventuali sedi secondarie;
  • Data di costituzione;
  • Oggetto dell’attività di interesse generale (cioè le attività che l’ente intende svolgere, tra quelle previste tassativamente dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore);
    codice fiscale o partita IVA;
  • Il possesso della personalità giuridica;
  • Il patrimonio minimo (se disponibile);
  • Generalità del rappresentante legale (nelle associazioni, il presidente);
  • Generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali (nelle associazioni, i membri del direttivo).

Chi può iscriversi al RUNTS?

In linea generale, sono ammesse a richiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale  le organizzazioni non profit che soddisfano i requisiti per essere considerate enti del Terzo Settore.

Questi enti sono definiti come “tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,” come stabilito nell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che elenca 26 attività di interesse generale.

Nel dettaglio, quindi, sono idonee a iscriversi al RUNTS le seguenti tipologie di organizzazioni:

  1. Organizzazioni di volontariato (ODV);
  2. Associazioni di promozione sociale (APS);
  3. Enti filantropici;
  4. Reti associative;
  5. Associazioni riconosciute o non riconosciute;
  6. Società di mutuo soccorso che non sono obbligate a iscriversi nel Registro delle Imprese;
  7. Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite attività di interesse generale che consistono nell’azione volontaria, nell’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, nella mutualità o nella produzione o scambio di beni o servizi.

Inoltre, gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono richiedere l’iscrizione al RUNTS e beneficiare delle relative agevolazioni seguendo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del decreto ministeriale attuativo. Questi enti devono adottare e depositare presso il Registro un regolamento che regoli l’esercizio delle attività di interesse generale, conformemente alle leggi vigenti.

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