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lavoro agricolo

Imprese agricole: normativa per il lavoro occasionale

La legge di conversione DL 50/2017 disciplina le prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo. Solo in determinate circostanze si potrà ricorrere a questo strumento contrattuale poichè sono stati introdotti una serie di limiti.

Il lavoratore agricolo non potrà richiedere il contratto di lavoro per prestazione occasionale in campo agricolo, salvo si tratti di:

  • pensionati di vecchiaia o invalidità;
  • disoccupati;
  • studenti fino a 25 anni di età.

Inoltre si deve trattare di soggetti che nell’anno precedente non siano stati iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, oppure devono aver cessato da oltre 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l’imprenditore che dovrà redigergli il contratto occasionale.

Non esiste più differenza tra lavoro stagionale o fuori stagione, oppure variazioni in base al volume di affari dell’impresa, le prestazioni occasionali possono riguardare qualsiasi tipo di attività.

Come in tutti gli altri settori, si devono comunque rispettare dei limiti economici precisi:

  • i compensi erogati dall’utilizzatore non possono superare i 5.000 euro annui;
  • i prestatori non possono ricevere più di 5.000 euro annui.

Per chi non dovesse rispettare le limitazioni di durata di prestazione o economiche, sono previste pensanti sanzioni.

Da specificare che la misura minima oraria del compenso non è a cifra fissa come gli altri settori, ma è calcolata attraverso il rinvio alle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva agricola per i rapporti di lavoro subordinato (varia in base alla provincia e all’attività svolta).

Al compenso orario devono essere aggiunti i contributi Inps e Inail.

In conclusione, la comunicazione preventiva all’Inps deve effettuarsi almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività ed è necessario indicare solo la durata della prestazione.

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