C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai per l’anno corrente.
Con la Legge di stabilità del 2016 è stata introdotta la Presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo: è dato per scontato che chiunque avesse in casa delle utenze elettriche usufruisse della televisione.
Quindi, sulla bolletta è diventato quasi normale trovare la voce relativa al pagamento del canone TV, anche suddiviso in 10 rate da pagare nel corso dell’anno.
Come faccio a non pagare il Canone?
Se sei tra i molti cittadini che nella propria abitazione e nei relativi immobili intestati non possiedi un televisore, puoi comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 01 Luglio dell’anno precedente e non oltre il 31 gennaio dell’anno in corso, di non possedere alcun apparecchio e quindi l’esenzione dal pagamento del canone TV per l’anno in corso.
Fare la comunicazione è molto semplice, basterà compilare il modello di disdetta canone presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi scegliere la soluzione di invio più comoda:
- Inviare il modulo compilato tramite un’App dell’Agenzia delle Entrate;
- Spedizione con raccomandata postale a: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale, 22 – 10121 – Torino.
Se vengono superati i termini massimi di invio della domanda, sarà comunque possibile inviare il modulo nella stessa modalità e l’esonero dal pagamento del canone Rai varrà solo per il secondo semestre.
La comunicazione può essere inviata anche da un’erede per dichiarare che nell’appartamento non è presente il televisore, anche se l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata ad una persona deceduta.
Chi è esonerato dal pagamento del Canone Rai?
Da non dimenticare che ci sono determinate categorie che per legge sono automaticamente esonerate dal pagamento del canone TV, tra cui:
- Cittadini stranieri che prestano servizio militare in Italia;
- Persone che hanno già compiuto 75 anni di età;
- Persone con 75 anni di età che unitamente al proprio coniuge, hanno un reddito inferiore a 6.713,00 euro annui;
- Funzionari consolari e diplomatici;
- Funzionari di organizzazioni internazionali.