E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, firmato dal presidente Sergio Mattarella, per “aiutare” l’Italia ai tempi del Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus.
Il provvedimento, prevede misure per un importo complessivo pari a 25 miliardi di euro, di cui 50 milioni riservati ad interventi a favore della distribuzione di cibo ai poveri.
Congedi parentali straordinari
- Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) con figli sino ai 12 anni di età. L’indennità è del 50%. Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza indennità. Detti congedi e permessi sono fruibili se l’altro genitore non è non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di € 600 per babysitting utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario il bonus è di € 1000;
- E’ prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33 comma 3 L.104/92). Il DL 18/2020 estende a tutti per il mese di marzo o aprile complessivamente 12 giorni che sommato ai 3 giorni di marzo più i 3 giorni di aprile sono 18 giorni da poter usufruire per intero o frazionati nei mesi di marzo o di aprile. Per il personale sanitario del pubblico o privato adibiti ai servizi di ASSISTENZA COVID-19 possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.
600€ per il mese di Marzo
- per Partite Iva e Co.coco;
- per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;
- per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;
- per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019.
Premio ai lavoratori dipendenti
- Per i tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito entro i € 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito.
Lavoro Agile
- Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione . I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.
Pubblico Impiego
- Funzionalità delle amministrazioni pubbliche anche in videoconferenza;
- Pulizia straordinaria ambienti scolastici e € 80 mln per sanificazione luoghi di lavoro pubblici;
- Blocco concorsi per 60 gg;
- Fondi per didattica a distanza e per attività formative per Università;
- Deroga per pagamento straordinario di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale;
- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- Il lavoro agile è modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle P.A.
Previdenza e infortuni
- Sono sospesi dal 23 febbraio fino al 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS;
- 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per prestazioni INAIL;
- 31 maggio 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici; 30 giugno 2020 il termine di prescrizione dei contributi omessi;
- Il periodo di quarantena o isolamento è per i lavoratori privati, considerata malattia;
- In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, sarà riconosciuto l’infortunio assicurando anche il periodo di quarantena o di isolamento.
Prestazioni individuali territoriali (art. 48)
- Possibilità di riconvertire le attività socio-sanitaria e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilità in prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza avvalendosi dello stesso personale. Comunque durante la sospensione di tali servizi le PA sono autorizzate al pagamento dei gestori privati degli stessi servizi.
Sospensioni mutui e affitti
- Il Fondo “Gasparrini” è esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato maggiore del 33% sul trimestre precedente, per max 9 mesi. Non è necessario presentare l’Isee.
Servizio Sanitario Nazionale
- 3,5 mld complessivi per Sanità e Protezione Civile;
- 250 milioni per fondi condizioni di lavoro ed incarichi (dirigenza medica e comparto sanità) in deroga ai limiti della L.75/2017 Art.23;
- Aumento del finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard;
- Fondo per pagare gli straordinari del personale;
- Aumento dei servizi di vigilanza e controllo igienico-sanitario presso i principali porti e aeroporti;
- Potenziamento e attivazione delle nuove aree sanitarie attraverso l’utilizzo di strutture private, e possibili requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari nonché di beni mobili di qualsiasi genere; incentivi per aumento di posti letto in terapia intensiva e pneumologia;
- Potenziamento degli uffici periferici del Ministero della Salute, dell’INAIL e della struttura sanitaria militare attraverso assunzione mirata di personale medico e infermieristico;
- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale e medicali;
- Garanzia delle attività assistenziali e di ricerca dell’ISS per la gestione dell’emergenza;
- Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e possibile utilizzo di deroghe per riconoscimento qualifiche del personale;
- Assunzione medici: laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione;
- I contagiati da Covid-19 durante l’orario di lavoro o in itinere, la quarantena è considerata infortunio sul lavoro INAL.
Cassa integrazione in deroga
- I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale.
- Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale.
- Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.
Stop ai licenziamenti
Per 60 giorni dall’entrata del Decreto:
- è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).
Misure fiscali
- Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la sospensione dell’IVA in scadenza a marzo;
- Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio. Possono essere effettuati entro il 30 giugno;
- Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti partita IVA con ricavi entro € 2 mln; Erogazioni liberali – per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30 mila;
- Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 maggio;
- Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi
- A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l’indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa.
Hanno diritto allo stesso congedo anche i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i quali l’indennità spettante sarà pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i quali sarà invece commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. - Si evidenzia che l’indennità in questione è inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli in questa fascia d’età, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di
un bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, detto bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da usufruire o nel mese di marzo o nel mese di aprile 2020.
- Per il personale sanitario Il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
- Per i dipendenti pubblici è cura dell’ente attuare tale provvedimento per i dipendenti di altre gestioni si attende circolare attuativa INPS.
- Si applica a tutti i dipendenti sia privati che pubblici, prevede un ulteriore incremento di 12 giornate da poter fruire nei mesi di marzo e aprile che si aggiungono alle normali modalità già riconosciute ed in corso di fruizione (3 giorni mese o 18 ore mese).
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato
- A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l’indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa.
- Si evidenzia che l’indennità in questione è inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli in questa fascia d’età, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa del congedo e della relativa indennità è previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Per le modalità di questo specifico bonus si è in attesa di circolare attutiva dell’Inps. - Si evidenzia che per il comparto dei pubblici dipendenti a differenza del privato non necessita di apposita regolamentazione da parte dell’Inps in quanto il Decreto stesso stabilisce che le modalità di fruizione del congedo e l’erogazione dell’indennità sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Naturalmente potrebbero esserci delle modifiche al testo in base alla circolari attuative.