Anche in questo 2022 sarà possibile accedere ai principali bonus edilizi delle precedenti annualità (con qualche novità come il bonus strutture architettoniche), molti dei quali prorogati dalla Legge di Bilancio anche per i prossimi anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Tutti i bonus prorogati dalla Legge di Bilancio del 2022 – Superbonus, Ecobonus, Bonus facciate, Bonus verde, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, detrazioni per fotovoltaico e per l’installazione di colonnine di ricarica – sono stati però ridimensionati e assoggettati a taluni limiti per prevenire frodi ai danni dello stato.
Gli elementi più problematici sono stati le operazioni riguardanti lo sconto in fattura e i meccanismi per accedere alla cessione del credito che hanno favorito per i pochi controlli – e troppe volte negli ultimi anni – comportamenti delittuosi di varia natura.
L’esempio più comune, oltre a cessioni incontrollate e lavori mai iniziati, è quello di imprese fantasma a cui venivano riconosciuti vantaggi fiscali.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati quindi sottoposti a controlli più stringenti sotto il profilo normativo e disciplinati dal Decreto legge antifrode (57/2021) che, anche se non è stato poi convertito in legge, è confluito nella già menzionata Legge di Bilancio 2022.
Pertanto, in seguito alle recenti normative, è necessario ottemperare ad alcuni adempimenti – come dotarsi del visto di conformità – per accedere ai bonus.
Visto di conformità: che cos’è?
Il visto di conformità è un documento, prodotto da professionisti abilitati, utile ad attestare la sussistenza di quei presupposti che danno diritto al contribuente alla detrazione di imposta.
Chiariamo subito che il visto di conformità è sempre detraibile.
Il Decreto Milleproroghe – convertito in legge il 24 febbraio – ha infatti stabilito che sono sempre detraibili le spese, anche se sostenute nel 2021.
In più sono detraibili anche le spese effettuate nel periodo che va dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, vale a dire dalla data in cui è entrato in vigore il Decreto antifrode che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutti i bonus edilizi (eccezion fatta per i lavori che non superano l’ammontare di 10.000 euro e quelli che rientrano nella libera edilizia).
A tal proposito va ricordato che la Legge di Bilancio prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche nel solo caso di opzione di cessione del credito in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli rientranti nel Superbonus 110%.
Vale a dire:
- Sismabonus
- Ecobonus e ristrutturazioni
- Bonus facciate
- Installazione di colonnine per ricarica auto elettriche e di pannelli fotovoltaici
Per avere più informazioni sul modello precompilato fornito dall’agenzia delle entrate, ti invito a leggere questo articolo.
Quindi il visto di conformità è sempre necessario?
No, non lo è.
Già in precedenza abbiamo accennato alle due casistiche che non prevedono l’obbligo per il contribuente di dotarsi del visto di conformità, più precisamente:
- lavori eseguiti su singole unità e/o impianti o parti comuni di un edificio e classificati come attività di libera edilizia come ad esempio cambio caldaia o condizionatore;
- quando l’importo complessivo dei lavori non supera l’ammontare di 10.000 euro.
Ma c’è di più ed è stata la stessa Agenzia delle Entrate nelle FAQ a chiarire i punti più controversi e difficoltosi concernenti il Superbonus 110%.
In base a quanto spiegato, il contribuente non è obbligato a dotarsi di visto di conformità:
- quando invia in autonomia la precompilata fornita dal sito dell’Agenzia;
- quando la precompilata è consegnata dal sostituto di imposta;
- quando è già presente un visto di conformità sull’intera dichiarazione (nella circostanza in cui, ad esempio, il contribuente risulta essere titolare di un credito di imposta superiore a 5.000 euro).
Le eccezioni all’obbligo per il contribuente di dotarsi di visto di conformità sono state chiarite all’interno delle FAQ dell’Agenzia delle entrate per non lasciare spazio a dubbi e interpretazioni: “L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.
L’eccezione (all’eccezione) resta il Bonus Facciate che prevede sempre il visto di conformità, quindi anche quando le spese sono inferiori a 10.000 euro e nel caso in cui i lavori sono annoverabili nella libera edilizia.
Visto di conformità e Superbonus: novità in dichiarazione
Inizialmente il visto di conformità era obbligatorio solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, adesso l’obbligo è invece esteso anche quando il bonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione.
La novità concerne – come detto in precedenza – le fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrode.
Questo vale per le persone fisiche, gli enti non commerciali (cui va applicato il criterio di cassa), per le imprese individuali, società e enti commerciali.
Il costo del Visto di conformità è detraibile?
Un’altra novità di quest’anno è la detraibilità del costo del visto.
Con la Legge di Bilancio 2022 è stata introdotta la possibilità di detrarre il costo del visto per il Superbonus da effettuare per la detrazione nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Bisogna però tenere a mente che questa detrazione è possibile soltanto nel caso in cui il visto sia fatturato a parte rispetto al visto ordinario per la dichiarazione.
È dunque necessaria una fattura ad hoc per il visto.
La questione, essendo per sua natura complessa, è stata chiarita dall’Agenzia delle entrate in una delle FAQ: “Qualora l’apposizione del Visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del Visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili”.
Per consultare le altre FAQ dell’Agenzia delle entrate, clicca qui.
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