Continua l’esenzione Imu dei terreni agricoli e quelli non coltivabili per imprenditori e proprietari diretti. Non c’è obbligo di presentare una nuova dichiarazione, a patto che gli elementi dei soggetti agevolati non risultino mutati.
Riepiloghiamo quali sono i terreni che godono dell’esenzione IMU:
- terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
- terreni ubicati nei Comuni delle isole minori;
- terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per l’anno 2017 si conferma quindi quanto determinato dalla Legge di Stabilità 2016.
Nella Circolare n. 9 del 14 giugno del 1993 del MEF, è specificata una suddivisione per provincia di appartenenza ed è indicata l’annotazione PD per valutare se il Comune è parzialmente montano. Se il comune dovesse risultare parzialmente montano, per essere certi di poter usufruire dell’esenzione è necessario contattare gli uffici regionali competenti poichè i terreni interessati dall’agevolazione devono essere quelli su cui si svolge attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c.
L’assenza, nell’elenco presente nella circolare, di alcuna annotazione accanto al nome del Comune, rappresenta l’esenzione sull’intero territorio comunale.
Rimane invece in vigore la tassazione prevista per gli “orticelli” e per i terreni incolti ovvero non “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” ubicati in Comuni montani o parzialmente montani.
In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra elencati o non previsti dalle norme di riferimento, i terreni sono assoggettati a IMU con applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune (che può variare dal 4,6 per mille al 10,6 per mille).