{"id":7584,"date":"2020-09-11T10:30:22","date_gmt":"2020-09-11T08:30:22","guid":{"rendered":"https:\/\/info.team-service.it\/?p=7584"},"modified":"2020-09-11T10:30:22","modified_gmt":"2020-09-11T08:30:22","slug":"contribuenti-in-regime-forfettario-i-vantaggi-di-usare-la-fatturazione-elettronica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/fisco\/contribuenti-in-regime-forfettario-i-vantaggi-di-usare-la-fatturazione-elettronica\/","title":{"rendered":"Contribuenti in regime forfettario: i vantaggi di usare la fatturazione elettronica"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\">Riduzione fino a due anni dei termini di decadenza dell&#8217;accertamento fiscale.<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base alla legge di Bilancio 2020, i contribuenti in regime forfettario che decidano di optare esclusivamente per la fatturazione elettronica potranno beneficiare di un una riduzione di un anno dei termini di decadenza dell\u2019accertamento fiscale, che passerebbero quindi da cinque anni a quattro. Una ulteriore riduzione di un anno potrebbe essere ottenuta ricorrendo alla tracciabilit\u00e0 dei pagamenti per importi superiori a 500 euro.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Caratteristiche del regime forfettario<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 2020 sono cambiate alcuni parametri riguardanti il regime fiscale agevolato chiamato forfettario riservato alle persone fisiche che esercitano attivit\u00e0 imprenditoriali, arti o professioni. L&#8217;Agenzia delle Entrate ha prodotto delle spiegazioni a riguardo, consultabili da questo link.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contribuenti forfettari devono obbligatoriamente rispettare certe regole per quanto concerne l&#8217;IVA, come l&#8217;impossibilit\u00e0 di esercitare la rivalsa sui clienti o di detrarre l&#8217;imposta sugli acquisti. Non dovendo effettuare la liquidazione dell&#8217;imposta, non sono nemmeno tenuti a versarla. D&#8217;altro canto, i forfettari sono esentati dall&#8217;obbligo di registrare le fatture emesse e ricevute e i corrispettivi, di tenere registri e conservare documenti, ad eccezione delle fatture d&#8217;acquisto e delle bollette doganali per l&#8217;importazione, e anche di presentare la dichiarazione annuale IVA, la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche (LIPE) nonch\u00e9 l&#8217;esterometro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I forfettari sono anche esonerati dall&#8217;obbligo, valido per i contribuenti ordinari, di emettere fatture in formato elettronico, potendo ancora optare per quello analogico, cio\u00e8 cartaceo, con eccezione delle fatture emesse per le pubbliche amministrazioni. In ogni caso sono tenuti a indicare espressamente \u201cOperazione effettuata in regime forfetario, ai sensi dell\u2019art. 1, co. 54-89, della legge 190\/2014\u201d.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Vantaggi della fatturazione elettronica<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur non essendo la fatturazione in formato elettronico un obbligo per i forfettari, per invogliarli a ricorrere a tale tipologia di fatture, nella legge di Bilancio 2020 \u00e8 stato introdotto un regime premiale consistente nella riduzione di un anno dei termini per gli accertamenti fiscali ai fini del calcolo dell&#8217;imposta sui redditi. Cosicch\u00e9 si passa da cinque a quattro anni, con scadenza al 31 dicembre del quarto anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affinch\u00e9 tale vantaggio possa valere \u00e8 tassativamente necessario che tutte le fatture emesse dal contribuente in regime forfettario siano in formato elettronico: basta che una sola fattura sia cartacea per fargli perdere il diritto alla riduzione di un anno della scadenza dei termini di accertamento fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;\"><a href=\"https:\/\/www.team-service.it\/servizi-digitali\/70-fatturazione-elettronica-b2b-b2c-e-pa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" type=\"button\"><strong>&gt;&gt; ATTIVA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA &lt;&lt;<\/strong><\/a><\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Ulteriore riduzione di un anno<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa legge di Bilancio 2020 prevede per i contribuenti obbligati a ricorrere alla fatturazione elettronica una riduzione di due anni dei termini per il controllo fiscale, purch\u00e9 questi facciano uso di strumenti che consentano la tracciabilit\u00e0 dei pagamenti attivi e passivi che ammontino a pi\u00f9 di 500 euro. Si tratterebbe quindi di usare carte di credito, di debito e simili sia per ricevere pagamenti che per effettuarli ogniqualvolta la cifra superi i 500 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La normativa si riferisce ai contribuenti ordinari, che hanno l&#8217;obbligo di fatturare solamente in formato elettronico, ma \u00e8 opinione diffusa tra gli specialisti che sia applicabile anche ai contribuenti in regime forfettario che volontariamente ricorrono in via esclusiva alla fatturazione elettronica. Si attende a riguardo una conferma da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Se cos\u00ec fosse i forfettari che emettessero solo fatture elettroniche e garantissero la tracciabilit\u00e0 almeno delle operazioni di ammontare superiore ai 500 euro, avrebbero diritto a veder ridotti i tempi massimi per gli accertamenti fiscali da cinque a tre anni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riduzione fino a due anni dei termini di decadenza dell&#8217;accertamento fiscale. 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