{"id":7527,"date":"2020-07-14T18:13:20","date_gmt":"2020-07-14T16:13:20","guid":{"rendered":"https:\/\/info.team-service.it\/?p=7527"},"modified":"2020-07-14T18:13:20","modified_gmt":"2020-07-14T16:13:20","slug":"ecobonus-110-per-ristrutturazioni-e-non-solo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/fisco\/ecobonus-110-per-ristrutturazioni-e-non-solo\/","title":{"rendered":"Ecobonus 110% per ristrutturazioni e non solo"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\">Dal 1\u00b0 luglio \u00e8 entrato in vigore l\u2019Ecobonus che permetter\u00e0 di eseguire lavori di ristrutturazione in casa praticamente a costo zero, ma nella pratica bisogner\u00e0 attendere ancora un po\u2019.<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo l\u2019approvazione alla Camera, il <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/it\/dl-rilancio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto Rilancio<\/a> \u00e8 passato all\u2019esame del Senato e dovr\u00e0 essere approvato entro il 18 luglio. Difficile, quindi, a causa dei tempi estremamente ristretti, che si possano attuare cambiamenti significativi.<br \/>\nEntro 30 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio dovranno essere rese note le istruzioni operative con il decreto attuativo del MEF e il provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate. Si slitter\u00e0, pertanto, a fine agosto o inizio settembre.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Ecobonus e sismabonus: periodo e zone di validit\u00e0 e vincoli<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto Rilancio prevede la <strong>possibilit\u00e0 di cedere il credito d\u2019imposta a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgeranno i lavori di ristrutturazione<\/strong>. Queste dovranno anticipare le somme per effettuare i lavori e poi potranno incassare il credito d\u2019imposta dal fisco, potendo anche cederlo in passaggi successivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>superbonus<\/strong> contenuto nel decreto Rilancio per le opere di ristrutturazione e adeguamento energetico e sismico riguarda i <strong>lavori effettuati esclusivamente nel periodo che va dal 1\u00b0 luglio 2020 al 31 dicembre 2021<\/strong>. Unica eccezione l\u2019estensione fino al <strong>30 giugno 2022 degli interventi per l\u2019edilizia energetica nelle case popolari<\/strong> effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda il <strong>sismabonus<\/strong>, \u00e8 stato predisposto un potenziamento che lo estende alle <strong>zone geografiche 1, 2, e 3 di rischio sismico<\/strong>. Chi esegua interventi antisismici avr\u00e0 anche diritto al <strong>90% di detrazione sulla stipula di una polizza assicurativa anticalamit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 di usufruire dell\u2019ecobonus \u00e8 vincolata al <strong>miglioramento di almeno due classi energetiche o, quando ci\u00f2 non sia fattibile, di almeno una, la pi\u00f9 alta possibile<\/strong>. In ogni caso il cambiamento di classe energetica deve essere attestato da un tecnico abilitato tramite APE (Attestato di Prestazione Energetica), da realizzare sia prima che dopo l\u2019esecuzione dei lavori.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Tipologie di immobili e di interventi<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto alla prima versione dell\u2019ecobonus, con le modifiche apportate durante la conversione in legge sono stati effettuati dei cambiamenti importanti, come l\u2019<strong>introduzione delle seconde case<\/strong>: ogni persona potr\u00e0 godere dell\u2019agevolazione per massimo due unit\u00e0 immobiliari, \u00abfermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell\u2019edificio\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Restano <strong>esclusi<\/strong> dall\u2019accesso al bonus <strong>gli immobili corrispondenti alle categorie catastali A\/1<\/strong> (abitazioni signorili), <strong>A\/8<\/strong> (abitazioni in ville) ed <strong>A\/9<\/strong> (castelli e palazzi di pregio storico o artistico).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019interno del miglioramento energetico sono contemplati anche interventi di <strong>demolizione e ricostruzione di un edificio<\/strong> in maniera assolutamente fedele rispetto all\u2019originario, tranne che per quanto riguarda le innovazioni necessarie per l\u2019edilizia antisismica.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Interventi trainanti e relativi limiti di spesa<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli interventi possono essere trainanti o meno. Nel caso degli <strong>interventi trainanti<\/strong>, che sono di <strong>tre tipi<\/strong>, l\u2019esecuzione di anche uno solo di essi \u00e8 sufficiente a portare lo sgravio al 110%, con la <strong>possibilit\u00e0 di aggiungere altri interventi<\/strong>, quali il montaggio di pannelli solari e di relativi accumulatori energetici, gli interventi gi\u00e0 previsti dal vecchio ecobonus, l\u2019istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo intervento trainante \u00e8 il <strong>cappotto termico<\/strong>, riguardante almeno il 25% della superficie disperdente, secondo le norme stabilite dal decreto del Ministero dell\u2019Ambiente dell\u201911 ottobre 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il limite di spesa varia a seconda della tipologia di edificio. Se si tratta di <strong>edifici unifamiliari o unit\u00e0<\/strong> situate in edifici plurifamiliari ma <strong>funzionalmente indipendenti<\/strong> e con almeno un accesso autonomo dall\u2019esterno, la spesa massima \u00e8 di <strong>50.000 euro<\/strong>.<br \/>\nPer gli <strong>edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari<\/strong>, la spesa \u00e8 di <strong>40.000 euro per ognuna<\/strong> di tali unit\u00e0. La cifra scende a <strong>30.000 per ogni unit\u00e0<\/strong> nel caso di <strong>edifici costituiti da oltre otto unit\u00e0 immobiliari<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo tipo di interventi trainanti riguarda le <strong>parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale<\/strong> con nuovi impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione che siano almeno di classe A, a pompa di calore, compresi anche gli impianti ibridi o geotermici, eventualmente abbinati all\u2019istallazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. Per i comuni montani \u00e8 contemplata l\u2019opzione dell\u2019allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso i limiti di spesa sono di <strong>20.000 euro per ogni unit\u00e0 immobiliare per gli edifici fino a otto unit\u00e0<\/strong>, e <strong>15.000 euro<\/strong> per ogni unit\u00e0 negli edifici composti da <strong>pi\u00f9 di otto unit\u00e0<\/strong>. Sono contemplate anche le spese per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il terzo e ultimo tipo di intervento trainante \u00e8 quello sugli <strong>edifici unifamiliari o sulle unit\u00e0<\/strong> all\u2019interno di edifici plurifamiliari ma <strong>funzionalmente indipendenti<\/strong> e dotate di almeno un accesso autonomo, per la sostituzione, esattamente come per il secondo tipo, <strong>di impianti di climatizzazione invernale<\/strong> con nuovi impianti per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per le aree non metanizzate, rientrano le caldaie a biomassa con prestazioni riferibili alla classe 5 stelle; mentre per i comuni montani \u00e8 previsto l\u2019allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. In entrambi questi casi il comune non deve essere interessato da procedure europee di infrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La spesa massima per questo tipo di intervento ammonta a <strong>30.000 euro<\/strong>, comprendenti anche i costi di smistamento e bonifica del vecchio impianto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli <strong>immobili vincolati<\/strong> per ragioni di tutela dei beni culturali o del paesaggio o per quelli dove per regolamento edilizio, urbanistico o ambientale sia <strong>vietato eseguire certi interventi<\/strong>, sar\u00e0 <strong>possibile accedere al bonus anche senza alcun intervento trainante<\/strong>, a patto che si ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Procedura per ottenere l\u2019ecobonus<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatto salvo per possibili modificazioni al momento della conversione in legge del decreto Rilancio, il procedimento per poter accedere all\u2019ecobonus e alla cessione del credito d\u2019imposta \u00e8 piuttosto complesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di lavori sulle parti comuni dell\u2019edificio servir\u00e0 come primo passo il <strong>via libera del condominio<\/strong>.<br \/>\nAppena l\u2019Agenzia delle Entrate avvier\u00e0 le procedure, si potr\u00e0 <strong>richiedere il visto di conformit\u00e0, rilasciato da CAF e commercialisti<\/strong> per poter svolgere la richiesta del bonus.<br \/>\nUn <strong>tecnico abilitato dovr\u00e0 rilasciare l\u2019APE<\/strong> al fine di certificare che gli interventi apporterebbero un miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della pi\u00f9 alta possibile. Dopo la fine dei lavori il tecnico dovr\u00e0 attestare l\u2019<strong>effettivo miglioramento energetico ottenuto<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I dati degli interventi andranno <strong>comunicati<\/strong>, <strong>solo in modalit\u00e0 telematica<\/strong>, all\u2019Agenzia delle Entrate. Le modalit\u00e0 attuative saranno rese note nel provvedimento del direttore di tale Agenzia.<br \/>\nSar\u00e0 necessario anche realizzare la <strong>comunicazione ENEA<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>congruit\u00e0 delle spese dichiarate<\/strong> verr\u00e0 stabilita sulla base dei prezzari predisposti da regioni e province autonome, dei listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato a seconda del luogo in cui gli interventi verranno realizzati.<br \/>\n<strong>I tecnici abilitati<\/strong> dovranno inoltre rilasciare un\u2019<strong>asseverazione della congruit\u00e0 delle spese per ogni stato di avanzamento dei lavori e al termini degli stessi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Previste <strong>sanzioni dai 2.000 ai 15.000 euro<\/strong> per chi rilascia attestazioni infedeli <strong>per ogni documento infedele<\/strong> rilasciato al cittadino. In tal caso, poi, <strong>decadrebbero immediatamente i benefici fiscali<\/strong>.<br \/>\nNel caso in cui i <strong>requisiti non<\/strong> <strong>siano pienamente soddisfatti<\/strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate provveder\u00e0 a <strong>recuperare le somme relative alle detrazioni non spettanti con la maggiorazione dovuta all\u2019applicazione di interessi e sanzioni<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio \u00e8 entrato in vigore l\u2019Ecobonus che permetter\u00e0 di eseguire lavori di ristrutturazione in casa praticamente a costo zero, ma nella pratica bisogner\u00e0 attendere ancora un po\u2019. Dopo l\u2019approvazione alla Camera, il Decreto Rilancio \u00e8 passato all\u2019esame del Senato e dovr\u00e0 essere approvato entro il 18 luglio. 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