{"id":7234,"date":"2020-03-21T18:04:48","date_gmt":"2020-03-21T17:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/info.team-service.it\/?p=7234"},"modified":"2020-03-21T18:04:48","modified_gmt":"2020-03-21T17:04:48","slug":"coronavirus-riassunto-del-decreto-cura-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/equitalia\/coronavirus-riassunto-del-decreto-cura-italia\/","title":{"rendered":"Coronavirus: riassunto del Decreto Cura Italia"},"content":{"rendered":"<h4>E&#8217; stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, firmato dal presidente Sergio Mattarella, per &#8220;aiutare&#8221; l&#8217;Italia ai tempi del Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus.<\/h4>\n<p>Il provvedimento, prevede misure per un importo complessivo pari a 25 miliardi di euro, di cui 50 milioni riservati ad interventi a favore della distribuzione di cibo ai poveri.<\/p>\n<h5>Congedi parentali straordinari<\/h5>\n<ul>\n<li>Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalit\u00e0 alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) con figli sino ai 12 anni di et\u00e0. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 del 50%. Per i genitori con figli di et\u00e0 12-16, \u00e8 possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza indennit\u00e0. Detti congedi e permessi sono fruibili se l\u2019altro genitore non \u00e8 non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;<\/li>\n<li>In alternativa al congedo parentale straordinario, \u00e8 previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di \u20ac 600 per babysitting utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario il bonus \u00e8 di \u20ac 1000;<\/li>\n<li>E\u2019 prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33 comma 3 L.104\/92). Il DL 18\/2020 estende a tutti per il mese di marzo o aprile complessivamente 12 giorni che sommato ai 3 giorni di marzo pi\u00f9 i 3 giorni di aprile sono 18 giorni da poter usufruire per intero o frazionati nei mesi di marzo o di aprile. Per il personale sanitario del pubblico o privato adibiti ai servizi di ASSISTENZA COVID-19 possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>600\u20ac per il mese di Marzo<\/h5>\n<ul>\n<li>per Partite Iva e Co.coco;<\/li>\n<li>per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;<\/li>\n<li>per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;<\/li>\n<li>per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Premio ai lavoratori dipendenti<\/h5>\n<ul>\n<li>Per i tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito entro i \u20ac 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di \u20ac 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Lavoro Agile<\/h5>\n<ul>\n<li>Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione . I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacit\u00e0 lavorativa hanno priorit\u00e0 al lavoro agile.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Pubblico Impiego<\/h5>\n<ul>\n<li>Funzionalit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche anche in videoconferenza;<\/li>\n<li>Pulizia straordinaria ambienti scolastici e \u20ac 80 mln per sanificazione luoghi di lavoro pubblici;<\/li>\n<li>Blocco concorsi per 60 gg;<\/li>\n<li>Fondi per didattica a distanza e per attivit\u00e0 formative per Universit\u00e0;<\/li>\n<li>Deroga per pagamento straordinario di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale;<\/li>\n<li>Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;<\/li>\n<li>Il lavoro agile \u00e8 modalit\u00e0 ordinaria di prestazione lavorativa nelle P.A.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Previdenza e infortuni<\/h5>\n<ul>\n<li>Sono sospesi dal 23 febbraio fino al 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS;<\/li>\n<li>1 giugno i termini decadenza e prescrizione per prestazioni INAIL;<\/li>\n<li>31 maggio 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici; 30 giugno 2020 il termine di prescrizione dei contributi omessi;<\/li>\n<li>Il periodo di quarantena o isolamento \u00e8 per i lavoratori privati, considerata malattia;<\/li>\n<li>In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, sar\u00e0 riconosciuto l&#8217;infortunio assicurando anche il periodo di quarantena o di isolamento.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Prestazioni individuali territoriali (art. 48)<\/h5>\n<ul>\n<li>Possibilit\u00e0 di riconvertire le attivit\u00e0 socio-sanitaria e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilit\u00e0 in prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza avvalendosi dello stesso personale. Comunque durante la sospensione di tali servizi le PA sono autorizzate al pagamento dei gestori privati degli stessi servizi.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Sospensioni mutui e affitti<\/h5>\n<ul>\n<li>Il Fondo &#8220;Gasparrini&#8221; \u00e8 esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato maggiore del 33% sul trimestre precedente, per max 9 mesi. Non \u00e8 necessario presentare l&#8217;Isee.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Servizio Sanitario Nazionale<\/h5>\n<ul>\n<li>3,5 mld complessivi per Sanit\u00e0 e Protezione Civile;<\/li>\n<li>250 milioni per fondi condizioni di lavoro ed incarichi (dirigenza medica e comparto sanit\u00e0) in deroga ai limiti della L.75\/2017 Art.23;<\/li>\n<li>Aumento del finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard;<\/li>\n<li>Fondo per pagare gli straordinari del personale;<\/li>\n<li>Aumento dei servizi di vigilanza e controllo igienico-sanitario presso i principali porti e aeroporti;<\/li>\n<li>Potenziamento e attivazione delle nuove aree sanitarie attraverso l&#8217;utilizzo di strutture private, e possibili requisizioni in uso o in propriet\u00e0 di presidi sanitari nonch\u00e9 di beni mobili di qualsiasi genere; incentivi per aumento di posti letto in terapia intensiva e pneumologia;<\/li>\n<li>Potenziamento degli uffici periferici del Ministero della Salute, dell&#8217;INAIL e della struttura sanitaria militare attraverso assunzione mirata di personale medico e infermieristico;<\/li>\n<li>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale e medicali;<\/li>\n<li>Garanzia delle attivit\u00e0 assistenziali e di ricerca dell\u2019ISS per la gestione dell\u2019emergenza;<\/li>\n<li>Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e possibile utilizzo di deroghe per riconoscimento qualifiche del personale;<\/li>\n<li>Assunzione medici: laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia abilita all&#8217;esercizio della professione;<\/li>\n<li>I contagiati da Covid-19 durante l&#8217;orario di lavoro o in itinere, la quarantena \u00e8 considerata infortunio sul lavoro INAL.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Cassa integrazione in deroga<\/h5>\n<ul>\n<li>I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.<\/li>\n<li>Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.<\/li>\n<li>I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale.<\/li>\n<li>Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianit\u00e0 aziendale.<\/li>\n<li>Il trattamento \u00e8 equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.<\/li>\n<li>Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non \u00e8 richiesto accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Stop ai licenziamenti<\/h5>\n<p>Per 60 giorni dall&#8217;entrata del Decreto:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 precluso l\u2019avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;<\/li>\n<li>sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Misure fiscali<\/h5>\n<ul>\n<li>Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell\u2019assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall\u2019emergenza sanitaria, per questi settori \u00e8 prevista anche la sospensione dell\u2019IVA in scadenza a marzo;<\/li>\n<li>Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio. Possono essere effettuati entro il 30 giugno;<\/li>\n<li>Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti partita IVA con ricavi entro \u20ac 2 mln; Erogazioni liberali &#8211; per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali \u00e8 prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di \u20ac 30 mila;<\/li>\n<li>Sospensione dei termini relativi all\u2019attivit\u00e0 degli uffici degli enti impositori;<\/li>\n<li>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all&#8217;agente della riscossione fino al 31 maggio;<\/li>\n<li>Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a \u20ac 400 mila.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Congedo e indennit\u00e0 per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all\u2019art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi<\/h5>\n<ul>\n<li>A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sar\u00e0 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l\u2019indennit\u00e0 sar\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione ed avr\u00e0 la relativa copertura della contribuzione figurativa.<br \/>\nHanno diritto allo stesso congedo anche i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i quali l\u2019indennit\u00e0 spettante sar\u00e0 pari al 50 per cento di 1\/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, ed i lavoratori autonomi iscritti all\u2019INPS, per i quali sar\u00e0 invece commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.<\/li>\n<li>Si evidenzia che l\u2019indennit\u00e0 in questione \u00e8 inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<\/li>\n<li>Il limite di et\u00e0 non si applica in riferimento ai figli con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<\/li>\n<li>Figli minori di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli in questa fascia d\u2019et\u00e0, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, \u00e8 riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<\/li>\n<li>In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di scegliere la corresponsione di<br \/>\nun bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby- sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, detto bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting per l\u2019assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di et\u00e0 \u00e8 riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104<\/h5>\n<p>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all\u2019articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, \u00e8 incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da usufruire o nel mese di marzo o nel mese di aprile 2020.<\/p>\n<ul>\n<li>Per il personale sanitario Il beneficio \u00e8 riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell&#8217;emergenza COVID-19 e del comparto sanit\u00e0.<\/li>\n<li>Per i dipendenti pubblici \u00e8 cura dell\u2019ente attuare tale provvedimento per i dipendenti di altre gestioni si attende circolare attuativa INPS.<\/li>\n<li>Si applica a tutti i dipendenti sia privati che pubblici, prevede un ulteriore incremento di 12 giornate da poter fruire nei mesi di marzo e aprile che si aggiungono alle normali modalit\u00e0 gi\u00e0 riconosciute ed in corso di fruizione (3 giorni mese o 18 ore mese).<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Congedo e indennit\u00e0 per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonch\u00e9 bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby- sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato<\/h5>\n<ul>\n<li>A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sar\u00e0 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l\u2019indennit\u00e0 sar\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione ed avr\u00e0 la relativa copertura della contribuzione figurativa.<\/li>\n<li>Si evidenzia che l\u2019indennit\u00e0 in questione \u00e8 inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<\/li>\n<li>Il limite di et\u00e0 non si applica in riferimento ai figli con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<\/li>\n<li>Figli minori di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli in questa fascia d\u2019et\u00e0, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, \u00e8 riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<\/li>\n<li>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli<br \/>\ninfermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa del congedo e della relativa indennit\u00e0 \u00e8 previsto un bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby- sitting per l\u2019assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di et\u00e0, nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Per le modalit\u00e0 di questo specifico bonus si \u00e8 in attesa di circolare attutiva dell\u2019Inps.<\/li>\n<li>Si evidenzia che per il comparto dei pubblici dipendenti a differenza del privato non necessita di apposita regolamentazione da parte dell\u2019Inps in quanto il Decreto stesso stabilisce che le modalit\u00e0 di fruizione del congedo e l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 sono a cura dell\u2019amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Naturalmente potrebbero esserci delle modifiche al testo in base alla circolari attuative.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, firmato dal presidente Sergio Mattarella, per &#8220;aiutare&#8221; l&#8217;Italia ai tempi del Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus. 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