{"id":16121,"date":"2022-12-14T09:30:42","date_gmt":"2022-12-14T08:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/team-service.it\/global\/?p=16121"},"modified":"2023-01-11T13:41:26","modified_gmt":"2023-01-11T12:41:26","slug":"come-si-registra-un-contratto-istruzioni-per-luso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/fisco\/come-si-registra-un-contratto-istruzioni-per-luso\/","title":{"rendered":"Come si registra un contratto? Istruzioni per l\u2019uso"},"content":{"rendered":"<p>Esistono tante tipologie di contratto che necessitano di una procedura di registrazione. In questo articolo troverai un po\u2019 di informazioni utili per capire <strong>come si registra un contratto<\/strong> e che soluzioni hai a disposizione per non rischiare inutili sanzioni. Sei pronto?<br \/>\nOgni qual volta due o pi\u00f9 persone hanno la necessit\u00e0 di definire le proprie posizioni e i propri interessi riguardo un accordo preso, ricorrono alla scrittura privata per determinare regole e comportamenti.<\/p>\n<p>Questa scrittura privata \u00e8 di fatto un contratto e come tale vincolante per le parti che lo sottoscrivono.<\/p>\n<p>In questo articolo esamineremo nello specifico come si registra un contratto e risponderemo alle principali domande sull\u2019argomento: quando un contratto va registrato e quando invece non \u00e8 obbligatorio? Perch\u00e9 si registra un contratto? E, soprattutto: in che modo si registra un contratto?<\/p>\n<p>Entriamo subito nel vivo inquadrando l\u2019istituto sotto il profilo normativo.<\/p>\n<h2>Contratto: le fonti normative<\/h2>\n<p>Il contratto \u00e8, sinteticamente, una scrittura privata tra due o pi\u00f9 parti utile per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 la nozione contenuta dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1321&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=163&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1321.,loro%20un%20rapporto%20giuridico%20patrimoniale.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1321 del codice civile<\/a> dal quale possiamo ricavare anche altre informazioni utili.<br \/>\nSappiamo, ad esempio, che la natura del contratto \u00e8 sempre di natura patrimoniale, non inerisce dunque altre tipologie di rapporti; in pi\u00f9, opera su rapporti di tipo giuridico creandone di nuovi o intervenendo su accordi preesistenti.<\/p>\n<p>Importante citare anche l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=163&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1322&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1322 del codice civile<\/a> che sancisce l\u2019autonomia contrattuale delle parti, nei limiti previsti dalla legge.<br \/>\nIn base all\u2019autonomia un contratto pu\u00f2 essere <strong>tipico<\/strong>, quando l\u2019assetto di interessi dei contraenti \u00e8 gi\u00e0 previsto e disciplinato dalla legge o <strong>atipico,<\/strong> quando esula i modelli previsti dalla legge purch\u00e9 gli interessi perseguiti dai contraenti siano meritevoli di tutela giuridica.<\/p>\n<p>\u00c8 altres\u00ec possibile concludere contratti <strong>misti<\/strong> che prevedono pi\u00f9 fattispecie contrattuali tipiche o intervenire sul contratto tipico inserendo <strong>elementi cosiddetti accessori o accidentali<\/strong> in modo da plasmarlo in base agli interessi peculiari dei contraenti.<\/p>\n<p>Nel documento vanno sempre riportati degli elementi essenziali: nominativi e dati dei soggetti coinvolti, termini dell\u2019intesa e le specifiche dei reciproci obblighi.<\/p>\n<p>Per fare in modo che il contratto abbia valore di legge anche in caso di futuri contenziosi, \u00e8 necessario che sia formalmente registrato e in taluni casi anche autenticato.<\/p>\n<p>A questo punto non ci resta che esaminare nello specifico la registrazione del contratto.<\/p>\n<h2>Come registrare un contratto<\/h2>\n<p>Partiamo subito da una constatazione abbastanza intuitiva: ragione principale per registrare un contratto \u00e8 avere una certezza della data.<br \/>\nIn taluni casi avere un chiaro riferimento temporale \u00e8 anche obbligatorio &#8211; basti pensare al contratto di locazione &#8211; pertanto la registrazione \u00e8 tassativamente prevista dalla legge.<\/p>\n<p>Registrare un contratto inoltre lo rende opponibili a terzi &#8211; soggetti non sottoscrittori &#8211; in un eventuale contenzioso.<\/p>\n<p>Fonte normativa della registrazione del contratto \u00e8 il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-04-30&amp;atto.codiceRedazionale=086U0131&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131<\/a> che prevede quei contratti che devono tassativamente essere registrati: i preliminari di vendite immobiliari &#8211; tutte le tipologie -, i contratti di comodato, le locazioni (superiori a 30 giorni) e le fideiussioni prestate da terzi devono essere iscritte nel registro.<br \/>\nPer tutti gli altri contratti la registrazione \u00e8 facoltativa, pur restando identici gli oneri a carico dei sottoscrittori.<\/p>\n<p>Ma qual \u00e8 la procedura di registrazione?<\/p>\n<h3>Registrazione del contratto presso il registro: procedura<\/h3>\n<p>Chi ha intenzione di registrare il contratto presso il registro dell\u2019Agenzia delle Entrate, deve inoltrare richiesta presso il competente ufficio.<\/p>\n<p>Per talune tipologie di contratto (comodato d\u2019uso) per effettuare la suddetta richiesta \u00e8 necessario il <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/256138\/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf\/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello 69 dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/a>, per gli altri tipi di contratto la registrazione pu\u00f2 essere richiesta facoltativamente online utilizzando i canali messi a disposizione dall\u2019Agenzia delle Entrate &#8211; purch\u00e9 il richiedente sia formalmente abilitato &#8211; o in forma cartacea sempre utilizzando il modello 69 oppure, nel caso di contratti di locazione, il modello RLI debitamente compilato che ha sostituito il modello 69.<\/p>\n<p>Per completare la richiesta di registrazione bisogna:<\/p>\n<ul>\n<li>allegare due originali e una copia della scrittura<\/li>\n<li>applicare i contrassegni telematici (in sostituzione della marca da bollo)<\/li>\n<li>includere copia del documento di identit\u00e0 di ciascun contraente<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il contrassegno va apposto su ogni copia da registrare; in ogni caso ne va applicato uno ogni 100 righe oppure uno ogni quattro facciate.<br \/>\nInoltre, per i contratti registrati presso l\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 necessario versare anche l\u2019imposta di registro.<\/p>\n<h4>Registrazione contratto di locazione<\/h4>\n<p>Come abbiamo accennato in precedenza, il contratto di locazione &#8211; che ricordiamolo, va tassativamente registrato &#8211; ha una modalit\u00e0 di registrazione peculiare che andremo ad analizzare in breve.<\/p>\n<p>In primo luogo la tempistica: il contratto di locazione va registrato entro 30 giorni che decorrono dalla data di stipula o qualora vi sia una decorrenza anteriore alla stipula entro 30 giorni da questa data.<\/p>\n<p>La sopramenzionata richiesta di registrazione redatta tramite il modello RLI &#8211; che ricordiamo ha sostituito il modello 69 &#8211; presuppone una copia del contratto allegata; \u00e8 prevista per\u00f2 una procedura semplificata senza testo contrattuale in allegato quando sussistono le seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>numero di locatori o conduttori non superiori a tre<\/li>\n<li>una sola unit\u00e0 abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre<\/li>\n<li>tutti gli immobili censiti con attribuzione di rendita<\/li>\n<li>il contratto prevede solo la disciplina del contratto di locazione, pertanto non contiene ulteriori pattuizioni<\/li>\n<li>il contratto \u00e8 stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell\u2019esercizio di un\u2019arte, professione o impresa<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>modello RLI<\/strong> \u00e8 fondamentale perch\u00e9 consente di:<\/p>\n<ul>\n<li>effettuare qualsiasi operazione di registrazione, variazione, disdetta o proroga relative a contratti di locazione abitativi o strumentali<\/li>\n<li>richiedere opzione e revoca della cedolare secca<\/li>\n<li>comunicare dati catastali immobile<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per ogni altro approfondimento rimandiamo alla <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/schede\/fabbricatiterreni\/registrazione-di-un-nuovo-contratto\/faq\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pagina delle FAQ dell\u2019Agenzia delle Entrate su registrazione nuovo contratto.<\/a><\/p>\n<h3>Registrazione contratto e scrittura autenticata<\/h3>\n<p>Una volta trasmessa tutta la documentazione richiesta, l\u2019Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere il contratto nel registro.<br \/>\nL\u2019ufficio provvede poi a restituire una copia timbrata e firmata o, in alternativa, rilascia una ricevuta che serve a ritirare la copia vidimata dall\u2019addetto appena perfezionata la registrazione del contratto.<\/p>\n<p>Prima ancora della registrazione del contratto lo si pu\u00f2 far autenticare da un notaio, da un avvocato, da un\u2019autorit\u00e0 preposta (ad esempio un console) o dal Comune.<br \/>\nL\u2019autenticazione del contratto \u00e8 molto importate perch\u00e9 certifica in maniera incontestabile l\u2019identit\u00e0 delle persone che l\u2019hanno sottoscritto e le mette al riparo da futuri &#8211; potenziali &#8211; contenziosi.<\/p>\n<p>Importante citare anche la fonte normativa di riferimento, <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=364&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2702&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l\u2019articolo 2702 del codice civile<\/a> che sancisce in via definitiva il valore di prova legale di un atto autenticato.<\/p>\n<p>Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci.<br \/>\nPer un consulto puoi rivolgerti anche al <a href=\"https:\/\/www.team-service.it\/negozi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">centro Team Service pi\u00f9 vicino a te<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esistono tante tipologie di contratto che necessitano di una procedura di registrazione. In questo articolo troverai un po\u2019 di informazioni utili per capire come si registra un contratto e che soluzioni hai a disposizione per non rischiare inutili sanzioni. Sei pronto? Ogni qual volta due o pi\u00f9 persone hanno la necessit\u00e0 di definire le proprie [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16122,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-16121","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisco"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16121"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16121\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17043,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16121\/revisions\/17043"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/team-service.it\/global\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}