{"id":15231,"date":"2022-10-04T09:30:54","date_gmt":"2022-10-04T07:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/team-service.it\/global\/?p=15231"},"modified":"2022-10-10T11:19:00","modified_gmt":"2022-10-10T09:19:00","slug":"relazione-tecnica-asseverata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/fisco\/relazione-tecnica-asseverata\/","title":{"rendered":"Relazione tecnica asseverata"},"content":{"rendered":"<p>La relazione tecnica asseverata \u00e8 una pratica largamente diffusa in ambito edilizio. In questo articolo affronteremo i molteplici aspetti dell\u2019argomento soffermandoci sulle questioni pi\u00f9 importanti e, nello specifico, ti spiegheremo: <strong>cos\u2019\u00e8 la relazione tecnica asseverata<\/strong>, come e quando va effettuata, chi sono i soggetti preposti all\u2019asseverazione, quali sono i contenuti obbligatori.<\/p>\n<p>Pertanto iniziamo con il rispondere alla domanda principale: cos\u2019\u00e8 la relazione tecnica asseverata.<\/p>\n<h2>Relazione tecnica asseverata: che cos\u2019\u00e8?<\/h2>\n<p>La relazione tecnica asseverata (o asseverazione tecnica) \u00e8 una tipologia di perizia effettuata da tecnici abilitati incaricati a redigere quando esiste il bisogno di attestare la sussistenza di determinati requisiti di un edificio.<br \/>\nI tecnici che effettuano la relazione asseverata si assumono la totale responsabilit\u00e0 su veridicit\u00e0 e correttezza del documento redatto e, dunque, di quanto indicato all\u2019interno della relazione.<br \/>\nIn caso di dichiarazioni mendaci o omissioni &#8211; o di eventuale falso materiale o ideologico &#8211; l\u2019asseveratore ne risponder\u00e0 personalmente sia in sede civile che penale (ai sensi del dpr 445\/2000 articoli 75 e 76; sanzioni previste anche dalla legge n. 241\/1990 articolo 19 comma 6).<\/p>\n<p>Abbiamo prima definito la relazione tecnica asseverata come una tipologia di perizia, \u00e8 importante a tal proposito non confonderla con altre perizie di natura simile:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>perizia semplice<\/strong>: il termine semplice fa preciso riferimento proprio alla non necessit\u00e0 di asseverazioni e il professionista che la effettua non \u00e8 infatti mai responsabile della veridicit\u00e0 del contenuto che corrisponde al risultato delle ricerche fornite dal committente.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>perizia asseverata e giurata<\/strong>: la differenza attiene al giuramento presso un\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (pubblico ufficiale, o un notaio o un cancelliere del tribunale) in seguito all\u2019asseverazione. Pertanto questo tipo di perizia contiene tutti gli elementi di quella asseverata &#8211; compresa la dichiarazione di certificazione di veridicit\u00e0 e correttezza del documento redatto &#8211; pi\u00f9 l\u2019obbligo di firmare la relazione davanti l\u2019autorit\u00e0 preposta.<\/p>\n<p>Va a questo punto aperta una piccola parentesi sulla differenza tra relazione tecnica asseverata e visto di conformit\u00e0, troppo spesso sovrapposti e confusi.<\/p>\n<h2>Visto di conformit\u00e0 e asseverazione tecnica: che differenza c\u2019\u00e8?<\/h2>\n<p>L\u2019ambito \u00e8 il medesimo &#8211; quello edile &#8211; e tra i documenti necessari per accedere ai vari bonus edilizi sono annoverati sia il <a href=\"https:\/\/team-service.it\/global\/blog\/bonus-edilizi-2022-e-visto-di-conformita\/\">visto di conformit\u00e0<\/a> che la relazione tecnica asseverata.<br \/>\nIl dl antifrode (157) ha infatti introdotto l\u2019obbligo di presentare entrambi i documenti per: bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.<\/p>\n<p>Parliamo quindi di due differenti documenti altrettanto fondamentali nonostante spesso vi sia confusione circa le differenze che intercorrono soprattutto a livello funzionale.<\/p>\n<p>Il <strong>visto di conformit\u00e0<\/strong> \u00e8 prodotto dal professionista abilitato ed \u00e8 necessario per attestare la regolarit\u00e0 delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il bonus edilizio, tra cui la relazione tecnica asseverata.<br \/>\nLo scopo del visto di conformit\u00e0 \u00e8 quello di certificare i presupposti per accedere al bonus e, dunque, alla detrazione.<br \/>\nLa <strong>relazione tecnica asseverata<\/strong> serve a dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al bonus oltre che la congruit\u00e0 delle spese sostenute.<\/p>\n<p>Chiarite queste differenze, vediamo adesso quando bisogna tassativamente effettuare la relazione tecnica asseverata.<\/p>\n<h2>Quando va effettuata la relazione tecnica asseverata?<\/h2>\n<p>La relazione tecnica asseverata va effettuta in molteplici casi, tutti concernenti l\u2019ambito edilizio.<br \/>\nPrima di trattare le varie casistiche nello specifico le elenchiamo brevemente: CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0) PDC (Permesso Di Costruire).<br \/>\nAlle summenzionate aggiungiamo anche la necessit\u00e0 da parte di un tecnico di attestare lo stato legittimo di un immobile ai sensi dell\u2019articolo 9-bis del dpr 380\/2001 che prevede la certificazione della sussistenza di una serie di requisiti e che lo stato sia conforme a titoli edilizi e situazioni catastali.<\/p>\n<h3>CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)<\/h3>\n<p>La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) \u00e8 un titolo abilitativo indispensabile per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria che non ineriscono le parti strutturali dell&#8217;edificio. Viene introdotta per la prima volta con la <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2010\/05\/25\/010G0099\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 22 maggio 2010 n 73.<\/a><\/p>\n<p>Di quali interventi parliamo nello specifico?<br \/>\n&#8211; interventi manutenzione straordinaria leggera;<br \/>\n&#8211; interventi di restauro;<br \/>\n&#8211; interventi di risanamento conservativo;<br \/>\n&#8211; interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell&#8217;edificio;<br \/>\n&#8211; interventi residuali non riconducibili all&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380\/2001.<\/p>\n<h3>SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0)<\/h3>\n<p>La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0) \u00e8 un titolo abilitativo che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un tipo di attivit\u00e0, nello specifico: artigianale, commerciale, industriale e turistiche. La SCIA ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attivit\u00e0) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attivit\u00e0 produttiva) e deve essere presentata prima dell\u2019inizio di ogni tipo di intervento che concerne modifica, sospensione, ripresa, cessazione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Di quali interventi parliamo nello specifico?<br \/>\n&#8211; manutenzione straordinaria delle parti strutturali dell&#8217;edificio;<br \/>\n&#8211; restauro e risanamento conservativo delle le parti strutturali;<br \/>\n&#8211; ristrutturazione edilizia;<br \/>\n&#8211; varianti in corso d&#8217;opera a Permesso di Costruire;<br \/>\n&#8211; varianti &#8220;non essenziali&#8221; a fine lavori.<\/p>\n<h3>PDC (Permesso Di Costruire)<\/h3>\n<p>Il <strong>PDC<\/strong> (Permesso Di Costruire) \u00e8 un titolo abilitativo ed \u00e8 necessario per eseguire interventi riguardanti opere di trasformazione urbanistica ed edilizia. Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2001\/11\/15\/01A12340\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dpr 6 giugno 2001 n 380<\/a> elenca &#8211; art. 10 lettera c &#8211; tutti gli interventi per cui \u00e8 necessario il PDC.<\/p>\n<p>Di quali interventi parliamo nello specifico?<\/p>\n<p>&#8211; interventi di nuova costruzione;<br \/>\n&#8211; interventi di ristrutturazione urbanistica;<br \/>\n&#8211; interventi di ristrutturazione edilizia &#8220;pesante&#8221;;<br \/>\n&#8211; interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici;<br \/>\n&#8211; ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.<\/p>\n<p>Per tutti i titoli abilitativi summenzionati \u00e8 necessaria la relazione tecnica asseverata che pu\u00f2 essere rilasciata da un <strong>professionista abilitato<\/strong>: geometra, architetto, perito edile, ingegnere, progettista.<br \/>\nLa legge di Bilancio del 2022 ha introdotto un\u2019 esenzione dell\u2019obbligo di asseverazione congruit\u00e0 delle spese per lavori catalogati come edilizia libera e per gli interventi che non superano l\u2019importo di 10.000 euro. Eccezione (dell\u2019eccezione) gli interventi rientranti nel bonus facciate.<\/p>\n<p>A questo punto dobbiamo chiarire come si fa una relazione tecnica asseverata.<\/p>\n<h2>Come si fa una relazione tecnica asseverata?<\/h2>\n<p>Per redigere una relazione tecnica asseverata vi sono degli standard da rispettare, anche se non esiste un modello unico e ogni comune fornisce una propria modulistica che il tecnico dovr\u00e0 compilare.<br \/>\nPertanto il professionista abilitato dovr\u00e0:<br \/>\n&#8211; scaricare dal sito del comune la modulistica inerente all\u2019intervento specifico richiesto;<br \/>\n&#8211; compilare il modulo e apporre &#8211; se e quando previsto &#8211; gli allegati richiesti;<br \/>\n&#8211; firma e timbro professionale.<\/p>\n<p>Per avere un quadro pi\u00f9 completo, un <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/4194896\/All+3_Modello+di+relazione+asseverata__.pdf\/0c125068-e606-9095-7dbe-47844161982c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello di relazione tecnica asseverata<\/a> lo puoi trovare sul sito dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<h2>Quali contenuti deve obbligatoriamente contenere una relazione tecnica asseverata?<\/h2>\n<p>A questa domanda non si pu\u00f2 fornire una risposta completa in quanto i contenuti variano a seconda dello scopo della relazione e inoltre in base alla tipologia di intervento.<br \/>\nSar\u00e0 dunque compito del tecnico preposto munirsi della modulistica appositamente predisposta dal sito del comune e seguire l\u2019iter previsto.<br \/>\nPossiamo comunque riportare due contenuti che sono sempre obbligatori in una relazione tecnica asseverata<br \/>\n&#8211; tutti i dati del tecnico asseveratore, incluso il numero di iscrizione al proprio albo professionale;<br \/>\n&#8211; la dichiarazione di responsabilit\u00e0 del tecnico.<\/p>\n<p>Questo secondo punto \u00e8 di fondamentale importanza perch\u00e9, come specificato in precedenza, le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili anche penalmente.<\/p>\n<p>Hai qualche dubbio?<br \/>\nScrivici una mail a questo indirizzo: <a href=\"mailto:info@team-service.it\">info@team-service.it<\/a><\/p>\n<p>Hai bisogno di un consulto?<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.team-service.it\/negozi?fbclid=IwAR1KYowk1e_u7M_2dgwN6RvaOOC3Ipe_Bd34uZ1obv15dWhOLMv9MxmAJpg\">Scopri qual \u00e8 il centro Team Service pi\u00f9 vicino a te.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La relazione tecnica asseverata \u00e8 una pratica largamente diffusa in ambito edilizio. 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