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	<title>coronavirus &#8211; Team Service</title>
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	<description>Servizi di Consulenza, Finanza Agevolata, Franchising</description>
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	<title>coronavirus &#8211; Team Service</title>
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		<title>Slittata la scadenza per il deposito del bilancio di esercizio a causa dell’emergenza Coronavirus</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/slittata-la-scadenza-per-il-deposito-del-bilancio-di-esercizio-a-causa-dellemergenza-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito delle limitazioni imposte dall’epidemia di Covid-19 è stato emanato un decreto legge che allunga i termini per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali. Tutte le società di capitali, anche quelle a responsabilità limitata, devono obbligatoriamente convocare annualmente un’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, che poi va depositato presso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">A seguito delle limitazioni imposte dall’epidemia di Covid-19 è stato emanato un decreto legge che allunga i termini per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali.</h4>
<p style="text-align: justify;">Tutte le società di capitali, anche quelle a responsabilità limitata, devono obbligatoriamente convocare annualmente un’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, che poi va depositato presso il Registro delle Imprese in via esclusivamente telematica, in formato <strong>XBRL</strong>, e con la firma digitale del rappresentante legale. La mancata presentazione del bilancio comporta pesanti sanzioni economiche.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Obbligatorietà e modalità della presentazione del bilancio</h5>
<p style="text-align: justify;">Almeno una volta all’anno ogni società di capitali deve convocare un’assemblea in cui l’organo amministrativo societario deve presentare ai soci il bilancio d&#8217;esercizio da approvare, entro il termine stabilito nello statuto societario e in ogni caso non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Codice Civile stabilisce che il termine possa essere portato a 180 giorni in caso di speciali ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che il bilancio è stato approvato dall’assemblea, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, presentando una copia del bilancio, eventuali relazioni sulla gestione e quella dei sindaci ed il verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza e solo per le SPA, anche l’elenco dettagliato dei soci se sono variati rispetto a quanto già depositato in Camera di Commercio.</p>
<p style="text-align: justify;">La modalità di presentazione è obbligatoriamente per via telematica, in formato elettronico XBRL, mentre gli allegati devono essere in formato PDF/Archive (PDF/A). Per la trasformazione del bilancio in formato XBRL è anche possibile ricorrere a <a href="https://www.team-service.it/camera-di-commercio/64-deposito-bilancio.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">servizi di conversione</a> dai più comuni formati pdf, doc, docx e xls.<br />
Per la presentazione è necessaria la <a href="https://www.team-service.it/content/23-firma-digitale-cns" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>firma digitale</strong></a> del legale rappresentante societario o di un professionista (commercialista) incaricato di effettuare il deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi non avesse un contratto con la Camera di Commercio per l’invio della pratiche, può ricorrere al servizio di <strong><a href="https://www.team-service.it/camera-di-commercio/64-deposito-bilancio.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agenzie di disbrigo pratiche</a></strong>, opzione che risulta sicura, veloce e ed economica.</p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<p><strong>Leggi anche: <a href="https://info.team-service.it/firma-digitale-cns-come-funziona-e-come-averla/">&#8220;Firma Digitale CNS, come funziona e come averla&#8221;</a></strong></p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<h5 style="text-align: justify;">Nuove regole per l’emergenza Covid-19</h5>
<p style="text-align: justify;">Un decreto legge ha stabilito che, finché perdurino le limitazioni agli spostamenti imposte per il coronavirus, i termini per la prima convocazione dell’assemblea (unica convocazione per le s.r.l.) saranno allungati <strong>da 120 a 180 giorni</strong> dalla chiusura dell’esercizio sociale, senza obbligo di esplicitarne la motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ha anche previsto la possibilità di realizzare le assemblee dei soci per via telematica, anche in deroga alla statuto societario. Il presidente, il segretario e, se ne è prevista la presenza, il notaio non dovranno necessariamente trovarsi nello stesso luogo fisico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrà quindi ricorrere a mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti all’assemblea, la loro reale partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, che potrà essere svolto anche per mezzo di comunicazione scritta.</p>
<h5 style="text-align: justify;">I termini di scadenza aggiornati</h5>
<p style="text-align: justify;">Mentre la regola generale è che l’assemblea sia convocata entro il 29 aprile (120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio), quest’anno, a causa della normativa per ridurre la diffusione del coronavirus, tutte le scadenze sono state differite di 60 giorni. Ciò significa che il bilancio societario può essere approvato entro il 29 giugno 2020 (essendo il 28 giugno domenica, si slitta al primo giorno feriale successivo) oppure entro il 29 luglio 2020 in seconda convocazione, se alla prima assemblea non si è raggiunto il minimo di soci necessari per deliberare.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto i tempi massimi per ogni attività relativa all’approvazione e al deposito del bilancio di esercizio 2019 sono i seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro il 29 giugno</strong> si svolgerà l’assemblea di prima convocazione. In questo caso il <strong>deposito</strong> del bilancio al Registro Imprese deve avvenire <strong>entro il</strong><strong> 29 luglio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro il 29 luglio</strong>, se necessaria, si dovrà svolgere l’assemblea di seconda convocazione. In questo caso il <strong>deposito</strong> del bilancio al Registro Imprese deve avvenire <strong>entro il 28 agosto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fase 2: quali attività potranno riprendere e quando</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/fase-2-quali-attivita-potranno-riprendere-e-quando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 06:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Domenica 26 aprile il premier Giuseppe Conte, ha annunciato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dpcm, riguardante le misure per la «Fase 2» dell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Il testo integrale del decreto può essere visionato qui. Le nuove disposizioni per la &#8220;fase due&#8221; saranno valide dal 4 al 17 maggio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Domenica 26 aprile il premier Giuseppe Conte, ha annunciato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dpcm, riguardante le misure per la «Fase 2» dell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Il testo integrale del decreto può essere visionato <a href="http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui</a>.</h4>
<p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni per la &#8220;fase due&#8221; saranno <strong>valide dal 4 al 17 maggio 2020</strong>. Le indicazioni generali sono quelle di rispettare in tutti gli ambiti, compreso quello familiare, la <strong>distanza di sicurezza</strong> di almeno un metro per limitare la diffusione del <strong>Covid-19</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi prima dell’emergenza coronavirus si trovava lontano da casa, per studio, lavoro o altro motivo, e a causa del lockdown è rimasto lontano, dal 4 maggio avrà la possibilità di <strong>tornare al proprio domicilio</strong>, abitazione o residenza. Saranno quindi permessi i <strong>ricongiungimenti familiari</strong>.<br />
Saranno inoltre <strong>consentite le celebrazioni di funerali</strong> con un massimo di 15 partecipanti, muniti di mascherina, possibilmente all’aperto. Ancora vietate, invece, le altre cerimonie religiose, come pure gli eventi sportivi e culturali, gli spettacoli, le manifestazioni, i congressi e ogni tipo di riunione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dallo stesso giorno gli sportivi professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, potranno riprendere gli <strong>allenamenti al chiuso in solitario</strong> nel caso di sport individuali. Per tutti quanto, sarà anche <strong>possibile uscire all’aperto per svolgere attività sportiva</strong> anche lontano da casa; in tal caso la distanza minima di sicurezza sarà di due metri, mentre per la semplice attività motoria sarà di un metro, come per qualsiasi altra circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo giorno della fase 2, il 4 maggio, verranno finalmente <strong>riaperti parchi, ville e giardini pubblici</strong> purché si rispettino le norme di sicurezza. Nel caso non sia possibile assicurarne l’adempimento, i sindaci potranno chiuderli temporaneamente. Resteranno chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini. Resta vietato svolgere attività ricreativa o ludica all’aperto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la ripresa delle attività produttive, nella Fase due saranno molto più numerose che in quella precedente.<br />
Già a partire dal 27 aprile si potrà procedere alle operazioni necessarie per l’adeguamento delle condizioni lavorative, come opere di sanificazione e di messa in sicurezza dei lavoratori in modo che sia possibile rispettare le norme imposte dalle misure contro l’emergenza Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 27 aprile è indicato anche come data di ripartenza delle attività produttive e industriali prevalentemente per l’export e dei cantieri per l’edilizia pubblica (scuole, carceri, case popolari, ospedali e per il dissesto idrogeologico). Infine sarà consentita la riapertura delle attività di commercio all’ingrosso dedicato all’export e al settore edile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 4 maggio potranno riprendere le attività <strong>manifatturiere</strong>, <strong>tessili</strong> e della <strong>moda</strong>, quelle del settore <strong>automotive</strong>, dei comparti del <strong>vetro</strong> e delle <strong>costruzioni private</strong>.<br />
Consentita anche la ripresa del <strong>commercio all’ingrosso</strong> in generale.<br />
Ricominceranno a lavorare anche <strong>laboratori e ricercatori</strong>.<br />
Sebbene bar e ristoranti saranno ancora chiusi, sarà almeno possibile andare a comprare <strong>cibo da asporto</strong> da consumare a casa o sul luogo di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 18 maggio sarà la volta del <strong>commercio al dettaglio</strong>, purché siano garantite le distanze tra i clienti e le protezioni individuali. In certe tipologie di negozi, come abbigliamento, calzature, gioiellerie, per evitare la trasmissione del Covid sarà obbligatoria la sanificazione dei prodotti.<br />
Sempre rispettando le norme anti-coronavirus, dal 18 maggio riapriranno anche i <strong>musei</strong>, seppur con ingressi contingentati.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli ultimi a ripartire, il 1° giugno, saranno gli addetti al servizio alla persona, come <strong>parrucchieri</strong>, <strong>barbieri</strong> ed <strong>estetisti</strong>, secondo un rapporto di 1 a 1 tra operatori e clienti, e con obbligo di sterilizzazione degli strumenti.<br />
Anche per le <strong>attività di ristorazione</strong>, cioè bar e ristoranti, si prevede la riapertura il 1° giugno, con adeguamento delle strutture per distanziare gli avventori, riducendo il numero massimo di clienti ammessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è ancora stata indicata una data di ripresa delle attività di <strong>cinema</strong>, <strong>palestre</strong> e <strong>discoteche</strong>, dove il pericolo di diffusione del coronavirus è molto più alto a causa dell’aggregazione. Tali attività riapriranno quando entrerà in vigore la fase 3 dell’emergenza Covid-19, si presume entro l’anno corrente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Covid e Regione Campania: al via il bonus per professionisti e lavoratori autonomi</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/covid-e-regione-campania-al-via-il-bonus-per-professionisti-e-lavoratori-autonomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[Con decreto dirigenziale del 15 aprile, la Regione Campania, all’interno del Piano per l’Emergenza Socio Economica da 908 milioni di euro, ha stabilito lo stanziamento di 80 milioni per far fronte alla crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e concedere un contributo a fondo perduto di 1.000,00 euro, erogato una tantum, ai professionisti e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Con decreto dirigenziale del 15 aprile, la Regione Campania, all’interno del Piano per l’Emergenza Socio Economica da 908 milioni di euro, ha stabilito lo stanziamento di 80 milioni per far fronte alla crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e concedere un contributo a fondo perduto di 1.000,00 euro, erogato una tantum, ai professionisti e ai lavoratori autonomi che, a causa delle restrizioni imposte per il coronavirus, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività professionale.</h4>
<p style="text-align: justify;">Dalle 10:00 del 22 aprile è attiva la piattaforma regionale <a href="https://coniprofessionisti.regione.campania.it/" target="_blank" rel="noopener">https://coniprofessionisti.regione.campania.it/</a> su cui professionisti e lavoratori autonomi che esercitano nel territorio regionale possono registrarsi e compilare la modulistica necessaria per far richiesta del sostegno. Il bonus professionisti è cumulabile con ulteriori incentivi, indennità e agevolazioni nazionali erogati in risposta alla crisi causata dell’emergenza sanitaria Coronavirus (Covid-19).</p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo è rivolto ai lavoratori in possesso di partita IVA <strong>registrata prima del 1° gennaio 2020 e ancora attiva il 23 febbraio 2020</strong> (data d’inizio delle misure di contenimento per arginare la diffusione del coronavirus), che siano iscritti al relativo Albo professionale e alla Cassa previdenziale privata o, in assenza di Albo professionale, alla gestione separata INPS. Sono esclusi i lavoratori che siano iscritti anche ad un’altra forma di previdenza obbligatoria.</p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<p><strong>Leggi anche: <a href="https://info.team-service.it/bonus-dalla-regione-campania-contro-il-covid-19/">&#8220;Covid-19: bonus dalla Regione Campania per le imprese&#8221;</a></strong></p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<p style="text-align: justify;">Hanno diritto a fare richiesta del bonus quei professionisti e lavoratori autonomi che nel 2019 abbiano avuto un <strong>fatturato inferiore ai 35000 euro</strong>. Sono esclusi i professionisti con fatturati superiori al 35000 euro, i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, coloni ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter effettuare la richiesta è strettamente necessario presentare un <strong>IBAN</strong> relativo a un conto corrente bancario o postale. Non sono ammesse richieste collegate a carte prepagate, PostePay evolution e simili.</p>
<p style="text-align: justify;">La presentazione della domanda potrà avvenire, <strong>a partire dalle 10:00 del 24 aprile ed entro le 15:00 dell’8 maggio</strong>, salvo proroghe, <strong>esclusivamente online</strong>. Non saranno valide le domande presentate via pec o in altra modalità che non sia quella online.</p>
<p style="text-align: justify;">Per visionare la documentazione completa del bonus professionisti e lavoratori autonomi e scaricare la relativa modulistica, si può visitare la <a href="http://www.regione.campania.it/assets/documents/bonus-professionisti-allegato.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pagina web</a> della regione Campania; da <a href="http://www.regione.campania.it/assets/documents/avvisoprofessionistifaq200420.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">questo link</a>, invece, è possibile accedere alla sezione dei chiarimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il modulo dovrà essere compilato online e scaricato. Sarà possibile apporre un <strong>firma digitale</strong> (per richiedere un servizio di firma digitale <a href="https://www.team-service.it/content/23-firma-digitale-cns" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cliccare qui</a>) o la firma autografa accompagnata da copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.<br />
Dopodiché il modulo andrà caricato online (nel caso di firma autografa accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento sarà necessario unire quest’ultimo in un unico file insieme al modulo compilato).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus dalla Regione Campania contro il COVID-19</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/fisco/bonus-dalla-regione-campania-contro-il-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 06:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[Un bonus economico arriva dalla Regione Campania come misura di aiuto straordinaria per fronteggiare l’emergenza COVID-19. La Regione Campania, mediante la concessione di un bonus a fondo perduto, intende sostenere le microimprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, che appartengono ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Un bonus economico arriva dalla Regione Campania come misura di aiuto straordinaria per fronteggiare l’emergenza COVID-19.</h4>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania, mediante la concessione di un <strong>bonus a fondo perduto</strong>, intende sostenere le microimprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, che appartengono ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualche giorno fa, il <strong>Presidente Vincenzo De Luca</strong>, ha reso pubblico il Piano per l’Emergenza Socio-Economica della Regione Campania che prevede uno stanziamento economico di <strong>900 milioni di euro</strong> dei quali <strong>150 milioni sono destinati alle imprese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aiuto sarà concesso nella forma una-tantum a fondo perduto, cioè l’impresa potrà ricevere il bonus una sola volta e <strong>non dovrà poi restituire l’importo ricevuto</strong>. A ciascuna impresa richiedente viene erogato un <strong>bonus di € 2.000,00</strong> ed esso è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale nell’attuale emergenza sanitaria da “Coronavirus”, comprese le varie indennità previste dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ importante sapere che il bonus non ha imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.</p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<p><strong>Leggi anche: <a href="https://info.team-service.it/coronavirus-riassunto-del-decreto-cura-italia/">&#8220;Coronavirus: riassunto del Decreto Cura Italia&#8221;</a></strong></p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<h5>Chi può ricevere il bonus</h5>
<p style="text-align: justify;">Gli aventi diritto al bonus sono le <strong>microimprese con sede in Campania</strong>, che hanno un <strong>massimo di 10 dipendenti</strong>, un <strong>fatturato/volume d’affari non superiore a € 100.000,00</strong> e che svolgono una delle <strong>attività sospese</strong> dai vari decreti nazionali e regionali.</p>
<h5>Come richiedere il bonus</h5>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere l&#8217;aiuto dalla Regione, le imprese dovranno compilare una semplice <strong>domanda online</strong> ed il legale rappresentante dovrà sottoscriverla con la <strong>firma digitale</strong> prima di inoltrarla.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"><a href="https://www.team-service.it/content/23-firma-digitale-cns" target="_blank" rel="noopener noreferrer" type="button"><strong>&gt;&gt; OTTIENI LA FIRMA DIGITALE SENZA MUOVERTI DA CASA &lt;&lt;</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E’ possibile presentare domanda fino alle ore 24:00 del 30 Aprile 2020</strong> e si potrà farlo autonomamente oppure rivolgendosi ad un intermediario se non si ha la necessaria dimestichezza con le procedure informatiche di registrazione e firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito delle verifiche necessarie, la Regione Campania invierà una PEC di ammissione e predisporrà l’erogazione del bonus che avverrà a mezzo bonifico bancario.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidarietà digitale: assistenza sulla Firma Digitale</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/solidarieta-digitale-assistenza-sulla-firma-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Agid ed il MID -Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione- hanno dato il via all’iniziativa Solidarietà Digitale, un&#8217;opportunità per cittadini, imprese e professionisti che possono usufruire gratuitamente di servizi digitali ed innovativi, utili per facilitare il lavoro a distanza e per far fronte alle restrizioni previste per contenere la diffusione del Coronavirus. Anche Team [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">L&#8217;Agid ed il MID -Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione- hanno dato il via all’iniziativa <span style="text-decoration: underline;">Solidarietà Digitale</span>, un&#8217;opportunità per cittadini, imprese e professionisti che possono usufruire gratuitamente di servizi digitali ed innovativi, utili per facilitare il lavoro a distanza e per far fronte alle restrizioni previste per contenere la diffusione del Coronavirus.</h4>
<p style="text-align: justify;">Anche Team Service ha aderito all&#8217;iniziativa proponendo sessioni di assistenza, della durata massima di 15 minuti, sull&#8217;uso pratico della firma digitale.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Team Service e la solidarietà digitale</h5>
<p style="text-align: justify;">In un epoca in cui molte aziende hanno adottato lo smart working per continuare a lavorare anche a distanza, è impossibile non considerare l&#8217;eventuale necessità di utilizzo di strumenti tecnologici come i dispositivi di firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio di assistenza proposto da Team Service, ha l&#8217;obbiettivo di assistere professionisti ed imprese, già in possesso di dispositivi digitali, nel corretto utilizzo della firma per la sottoscrizione di documenti digitali nei formati <strong>P7M</strong> e <strong>PDF</strong>, qualora stiano incontrando difficoltà nell&#8217;utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter richiedere assistenza gratuita, basta compilare un form di richiesta che si trova nella <a href="https://www.team-service.it/content/28-solidarieta-digitale-coronavirus">pagina dedicata al servizio</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la compilazione, sarà inviata a mezzo mail una guida pratica che illustra passo passo come apporre una firma sul documento utilizzando il dispositivo digitale, se la guida non dovesse bastare, sarà possibile contattare Team Service per accedere alla sessione di <strong>assistenza remota di 15 minuti</strong>.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Non hai la Firma Digitale o scadrà a breve?</h5>
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			</item>
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		<title>Coronavirus: riassunto del Decreto Cura Italia</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/equitalia/coronavirus-riassunto-del-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, firmato dal presidente Sergio Mattarella, per &#8220;aiutare&#8221; l&#8217;Italia ai tempi del Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus. Il provvedimento, prevede misure per un importo complessivo pari a 25 miliardi di euro, di cui 50 milioni riservati ad interventi a favore della distribuzione di cibo ai poveri. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>E&#8217; stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia, firmato dal presidente Sergio Mattarella, per &#8220;aiutare&#8221; l&#8217;Italia ai tempi del Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus.</h4>
<p>Il provvedimento, prevede misure per un importo complessivo pari a 25 miliardi di euro, di cui 50 milioni riservati ad interventi a favore della distribuzione di cibo ai poveri.</p>
<h5>Congedi parentali straordinari</h5>
<ul>
<li>Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) con figli sino ai 12 anni di età. L’indennità è del 50%. Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza indennità. Detti congedi e permessi sono fruibili se l’altro genitore non è non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;</li>
<li>In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di € 600 per babysitting utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario il bonus è di € 1000;</li>
<li>E’ prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33 comma 3 L.104/92). Il DL 18/2020 estende a tutti per il mese di marzo o aprile complessivamente 12 giorni che sommato ai 3 giorni di marzo più i 3 giorni di aprile sono 18 giorni da poter usufruire per intero o frazionati nei mesi di marzo o di aprile. Per il personale sanitario del pubblico o privato adibiti ai servizi di ASSISTENZA COVID-19 possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.</li>
</ul>
<h5>600€ per il mese di Marzo</h5>
<ul>
<li>per Partite Iva e Co.coco;</li>
<li>per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;</li>
<li>per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;</li>
<li>per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019.</li>
</ul>
<h5>Premio ai lavoratori dipendenti</h5>
<ul>
<li>Per i tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito entro i € 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito.</li>
</ul>
<h5>Lavoro Agile</h5>
<ul>
<li>Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione . I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.</li>
</ul>
<h5>Pubblico Impiego</h5>
<ul>
<li>Funzionalità delle amministrazioni pubbliche anche in videoconferenza;</li>
<li>Pulizia straordinaria ambienti scolastici e € 80 mln per sanificazione luoghi di lavoro pubblici;</li>
<li>Blocco concorsi per 60 gg;</li>
<li>Fondi per didattica a distanza e per attività formative per Università;</li>
<li>Deroga per pagamento straordinario di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale;</li>
<li>Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;</li>
<li>Il lavoro agile è modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle P.A.</li>
</ul>
<h5>Previdenza e infortuni</h5>
<ul>
<li>Sono sospesi dal 23 febbraio fino al 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS;</li>
<li>1 giugno i termini decadenza e prescrizione per prestazioni INAIL;</li>
<li>31 maggio 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici; 30 giugno 2020 il termine di prescrizione dei contributi omessi;</li>
<li>Il periodo di quarantena o isolamento è per i lavoratori privati, considerata malattia;</li>
<li>In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, sarà riconosciuto l&#8217;infortunio assicurando anche il periodo di quarantena o di isolamento.</li>
</ul>
<h5>Prestazioni individuali territoriali (art. 48)</h5>
<ul>
<li>Possibilità di riconvertire le attività socio-sanitaria e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e persone con disabilità in prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza avvalendosi dello stesso personale. Comunque durante la sospensione di tali servizi le PA sono autorizzate al pagamento dei gestori privati degli stessi servizi.</li>
</ul>
<h5>Sospensioni mutui e affitti</h5>
<ul>
<li>Il Fondo &#8220;Gasparrini&#8221; è esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato maggiore del 33% sul trimestre precedente, per max 9 mesi. Non è necessario presentare l&#8217;Isee.</li>
</ul>
<h5>Servizio Sanitario Nazionale</h5>
<ul>
<li>3,5 mld complessivi per Sanità e Protezione Civile;</li>
<li>250 milioni per fondi condizioni di lavoro ed incarichi (dirigenza medica e comparto sanità) in deroga ai limiti della L.75/2017 Art.23;</li>
<li>Aumento del finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard;</li>
<li>Fondo per pagare gli straordinari del personale;</li>
<li>Aumento dei servizi di vigilanza e controllo igienico-sanitario presso i principali porti e aeroporti;</li>
<li>Potenziamento e attivazione delle nuove aree sanitarie attraverso l&#8217;utilizzo di strutture private, e possibili requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari nonché di beni mobili di qualsiasi genere; incentivi per aumento di posti letto in terapia intensiva e pneumologia;</li>
<li>Potenziamento degli uffici periferici del Ministero della Salute, dell&#8217;INAIL e della struttura sanitaria militare attraverso assunzione mirata di personale medico e infermieristico;</li>
<li>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale e medicali;</li>
<li>Garanzia delle attività assistenziali e di ricerca dell’ISS per la gestione dell’emergenza;</li>
<li>Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e possibile utilizzo di deroghe per riconoscimento qualifiche del personale;</li>
<li>Assunzione medici: laurea magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia abilita all&#8217;esercizio della professione;</li>
<li>I contagiati da Covid-19 durante l&#8217;orario di lavoro o in itinere, la quarantena è considerata infortunio sul lavoro INAL.</li>
</ul>
<h5>Cassa integrazione in deroga</h5>
<ul>
<li>I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.</li>
<li>Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li>
<li>I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale.</li>
<li>Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale.</li>
<li>Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</li>
<li>Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.</li>
</ul>
<h5>Stop ai licenziamenti</h5>
<p>Per 60 giorni dall&#8217;entrata del Decreto:</p>
<ul>
<li>è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;</li>
<li>sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).</li>
</ul>
<h5>Misure fiscali</h5>
<ul>
<li>Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la sospensione dell’IVA in scadenza a marzo;</li>
<li>Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte e addizionali) fino al 31 maggio. Possono essere effettuati entro il 30 giugno;</li>
<li>Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) per i soggetti partita IVA con ricavi entro € 2 mln; Erogazioni liberali &#8211; per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30 mila;</li>
<li>Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;</li>
<li>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all&#8217;agente della riscossione fino al 31 maggio;</li>
<li>Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila.</li>
</ul>
<h5>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi</h5>
<ul>
<li>A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l’indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa.<br />
Hanno diritto allo stesso congedo anche i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i quali l’indennità spettante sarà pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i quali sarà invece commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</li>
<li>Si evidenzia che l’indennità in questione è inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</li>
<li>Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</li>
<li>Figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli in questa fascia d’età, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</li>
<li>In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di<br />
un bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, detto bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.</li>
</ul>
<h5>Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</h5>
<p>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da usufruire o nel mese di marzo o nel mese di aprile 2020.</p>
<ul>
<li>Per il personale sanitario Il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell&#8217;emergenza COVID-19 e del comparto sanità.</li>
<li>Per i dipendenti pubblici è cura dell’ente attuare tale provvedimento per i dipendenti di altre gestioni si attende circolare attuativa INPS.</li>
<li>Si applica a tutti i dipendenti sia privati che pubblici, prevede un ulteriore incremento di 12 giornate da poter fruire nei mesi di marzo e aprile che si aggiungono alle normali modalità già riconosciute ed in corso di fruizione (3 giorni mese o 18 ore mese).</li>
</ul>
<h5>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato</h5>
<ul>
<li>A decorrere dal 05 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l’indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa.</li>
<li>Si evidenzia che l’indennità in questione è inderogabilmente subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</li>
<li>Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</li>
<li>Figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni: ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli in questa fascia d’età, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</li>
<li>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli<br />
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa del congedo e della relativa indennità è previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Per le modalità di questo specifico bonus si è in attesa di circolare attutiva dell’Inps.</li>
<li>Si evidenzia che per il comparto dei pubblici dipendenti a differenza del privato non necessita di apposita regolamentazione da parte dell’Inps in quanto il Decreto stesso stabilisce che le modalità di fruizione del congedo e l’erogazione dell’indennità sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</li>
</ul>
<p>Naturalmente potrebbero esserci delle modifiche al testo in base alla circolari attuative.</p>
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