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	<title>camera di commercio &#8211; Team Service</title>
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	<description>Servizi di Consulenza, Finanza Agevolata, Franchising</description>
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	<title>camera di commercio &#8211; Team Service</title>
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		<title>Il Deposito Bilancio 2024: Un&#8217;Analisi Approfondita</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 11:28:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Scadenze e Adempimenti Il 2024 si presenta come un anno particolare per le società, in quanto, essendo bisestile, comporta variazioni nei termini e negli adempimenti relativi al deposito del bilancio. È fondamentale per le aziende rispettare le scadenze imposte per garantire la regolarità delle operazioni e la trasparenza nei confronti degli stakeholders. Secondo quanto stabilito [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Scadenze e Adempimenti</h4>
<p>Il 2024 si presenta come un anno particolare per le società, in quanto, essendo bisestile, comporta variazioni nei termini e negli adempimenti relativi al <strong>deposito</strong> <strong>del</strong> <strong>bilancio</strong>.</p>
<p>È fondamentale per le aziende rispettare le scadenze imposte per garantire la regolarità delle operazioni e la trasparenza nei confronti degli stakeholders.</p>
<p>Secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=5&amp;art.idGruppo=301&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2364&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noopener">2364</a> del Codice Civile, il termine ordinario per l&#8217;approvazione del bilancio annuale è di 120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio.</p>
<p>Pertanto, per le società che hanno concluso l&#8217;esercizio al 31 dicembre 2023, tale scadenza cade il prossimo 29 aprile 2024. Tuttavia, è importante notare che il termine ultimo per il deposito del bilancio è il 29 maggio 2024.</p>
<h4>Assemblea per l&#8217;Approvazione</h4>
<p>L&#8217;assemblea per l&#8217;approvazione del bilancio può essere convocata entro i 120 giorni previsti, ma è possibile estendere tale termine fino a un massimo di 180 giorni.</p>
<p>Questa proroga è consentita per società soggette alla redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all&#8217;oggetto sociale.</p>
<p>Prima del <a href="https://team-service.it/global/blog/fisco/deposito-bilancio/" target="_blank" rel="noopener">deposito del bilancio</a>, è necessario seguire una serie di adempimenti e rispettare specifici termini:</p>
<ul>
<li><strong>Redazione del Progetto di Bilancio e Relazione sulla Gestione:</strong> almeno 30 giorni prima dell&#8217;assemblea, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione.</li>
<li><strong>Trasmissione all&#8217;Organo di Controllo:</strong> entro lo stesso termine, devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione all&#8217;organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore).</li>
<li><strong>Deposito del Progetto di Bilancio e Relazioni:</strong> almeno 15 giorni prima dell&#8217;assemblea, il progetto di bilancio e le relazioni devono essere depositati presso la sede sociale.</li>
</ul>
<h4>Convocazione dell&#8217;Assemblea</h4>
<p>Per le società per azioni quotate, l&#8217;avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano almeno 15 giorni prima dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Per le società non quotate e le società a responsabilità limitata, la convocazione dell&#8217;assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante lettera raccomandata ai soci.</p>
<h4>Deposito del Bilancio</h4>
<p>Una fase fondamentale nel processo di <strong>rendicontazione</strong> <strong>finanziaria</strong> delle società è il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.</p>
<p>Questo momento segna il culmine di un lungo iter di preparazione e revisione del bilancio e rappresenta un momento di grande importanza per la trasparenza e la responsabilità aziendale.</p>
<p>Entro 30 giorni dall&#8217;approvazione del bilancio da parte dell&#8217;assemblea, gli amministratori sono tenuti per legge a depositare il bilancio e tutti i documenti correlati presso il <strong>Registro</strong> <strong>delle Imprese</strong> competente.</p>
<p>Questo include non solo il bilancio stesso, ma anche la relazione sulla gestione, eventuali relazioni del collegio sindacale o del revisore legale, nonché altre informazioni richieste dalla normativa vigente.</p>
<p>Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese è un atto di pubblica evidenza che permette a terzi, come investitori, creditori e altri stakeholder, di accedere alle informazioni finanziarie e contabili dell&#8217;azienda.</p>
<p>Questo contribuisce a garantire la <strong>trasparenza</strong> e la <strong>veridicità</strong> delle informazioni finanziarie, fondamentali per la corretta valutazione della società e per la presa di decisioni informate da parte degli investitori e dei creditori.</p>
<p>Inoltre, il deposito del bilancio costituisce un obbligo legale imposto dalle normative nazionali e comunitarie, volte a garantire la correttezza e l&#8217;adeguatezza della rendicontazione finanziaria delle società.</p>
<p>Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare sanzioni e penalizzazioni per gli amministratori e per la società stessa, oltre a compromettere la credibilità e la reputazione dell&#8217;azienda sul mercato.</p>
<h3>Assemblee &#8220;a Distanza&#8221;</h3>
<p>È importante sottolineare che le assemblee &#8220;a distanza&#8221;, introdotte straordinariamente durante la pandemia da Covid-19, sono state oggetto di <strong>proroga</strong> e si è in attesa di chiarimenti sulla loro liceità, nonostante alcuni pronunciamenti del Consiglio del Notariato abbiano mitigato l&#8217;incertezza.</p>
<p>In conclusione, il deposito del bilancio per il 2024 richiede una scrupolosa osservanza dei termini e degli adempimenti previsti dalla legge, al fine di assicurare la regolarità delle operazioni e la trasparenza delle informazioni finanziarie delle società.</p>
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		<item>
		<title>Slittata la scadenza per il deposito del bilancio di esercizio a causa dell’emergenza Coronavirus</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/slittata-la-scadenza-per-il-deposito-del-bilancio-di-esercizio-a-causa-dellemergenza-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito delle limitazioni imposte dall’epidemia di Covid-19 è stato emanato un decreto legge che allunga i termini per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali. Tutte le società di capitali, anche quelle a responsabilità limitata, devono obbligatoriamente convocare annualmente un’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, che poi va depositato presso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">A seguito delle limitazioni imposte dall’epidemia di Covid-19 è stato emanato un decreto legge che allunga i termini per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali.</h4>
<p style="text-align: justify;">Tutte le società di capitali, anche quelle a responsabilità limitata, devono obbligatoriamente convocare annualmente un’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, che poi va depositato presso il Registro delle Imprese in via esclusivamente telematica, in formato <strong>XBRL</strong>, e con la firma digitale del rappresentante legale. La mancata presentazione del bilancio comporta pesanti sanzioni economiche.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Obbligatorietà e modalità della presentazione del bilancio</h5>
<p style="text-align: justify;">Almeno una volta all’anno ogni società di capitali deve convocare un’assemblea in cui l’organo amministrativo societario deve presentare ai soci il bilancio d&#8217;esercizio da approvare, entro il termine stabilito nello statuto societario e in ogni caso non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Codice Civile stabilisce che il termine possa essere portato a 180 giorni in caso di speciali ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che il bilancio è stato approvato dall’assemblea, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, presentando una copia del bilancio, eventuali relazioni sulla gestione e quella dei sindaci ed il verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza e solo per le SPA, anche l’elenco dettagliato dei soci se sono variati rispetto a quanto già depositato in Camera di Commercio.</p>
<p style="text-align: justify;">La modalità di presentazione è obbligatoriamente per via telematica, in formato elettronico XBRL, mentre gli allegati devono essere in formato PDF/Archive (PDF/A). Per la trasformazione del bilancio in formato XBRL è anche possibile ricorrere a <a href="https://www.team-service.it/camera-di-commercio/64-deposito-bilancio.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">servizi di conversione</a> dai più comuni formati pdf, doc, docx e xls.<br />
Per la presentazione è necessaria la <a href="https://www.team-service.it/content/23-firma-digitale-cns" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>firma digitale</strong></a> del legale rappresentante societario o di un professionista (commercialista) incaricato di effettuare il deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi non avesse un contratto con la Camera di Commercio per l’invio della pratiche, può ricorrere al servizio di <strong><a href="https://www.team-service.it/camera-di-commercio/64-deposito-bilancio.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agenzie di disbrigo pratiche</a></strong>, opzione che risulta sicura, veloce e ed economica.</p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<p><strong>Leggi anche: <a href="https://info.team-service.it/firma-digitale-cns-come-funziona-e-come-averla/">&#8220;Firma Digitale CNS, come funziona e come averla&#8221;</a></strong></p>
<hr style="width: 10%; border-color: #9ACC00;" />
<h5 style="text-align: justify;">Nuove regole per l’emergenza Covid-19</h5>
<p style="text-align: justify;">Un decreto legge ha stabilito che, finché perdurino le limitazioni agli spostamenti imposte per il coronavirus, i termini per la prima convocazione dell’assemblea (unica convocazione per le s.r.l.) saranno allungati <strong>da 120 a 180 giorni</strong> dalla chiusura dell’esercizio sociale, senza obbligo di esplicitarne la motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ha anche previsto la possibilità di realizzare le assemblee dei soci per via telematica, anche in deroga alla statuto societario. Il presidente, il segretario e, se ne è prevista la presenza, il notaio non dovranno necessariamente trovarsi nello stesso luogo fisico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrà quindi ricorrere a mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti all’assemblea, la loro reale partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, che potrà essere svolto anche per mezzo di comunicazione scritta.</p>
<h5 style="text-align: justify;">I termini di scadenza aggiornati</h5>
<p style="text-align: justify;">Mentre la regola generale è che l’assemblea sia convocata entro il 29 aprile (120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio), quest’anno, a causa della normativa per ridurre la diffusione del coronavirus, tutte le scadenze sono state differite di 60 giorni. Ciò significa che il bilancio societario può essere approvato entro il 29 giugno 2020 (essendo il 28 giugno domenica, si slitta al primo giorno feriale successivo) oppure entro il 29 luglio 2020 in seconda convocazione, se alla prima assemblea non si è raggiunto il minimo di soci necessari per deliberare.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto i tempi massimi per ogni attività relativa all’approvazione e al deposito del bilancio di esercizio 2019 sono i seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro il 29 giugno</strong> si svolgerà l’assemblea di prima convocazione. In questo caso il <strong>deposito</strong> del bilancio al Registro Imprese deve avvenire <strong>entro il</strong><strong> 29 luglio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entro il 29 luglio</strong>, se necessaria, si dovrà svolgere l’assemblea di seconda convocazione. In questo caso il <strong>deposito</strong> del bilancio al Registro Imprese deve avvenire <strong>entro il 28 agosto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma digitale obbligatoria: abolita Procura speciale</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/firma-digitale-obbligatoria-abolita-procura-speciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 15:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[Da marzo 2020 tutti i soggetti legittimati agli adempimenti camerali  dovranno obbligatoriamente avere un dispositivo di firma digitale poichè non sarà più possibile utilizzare la delega cartacea o procura speciale. Questa nuova disposizione è nata in seguito all&#8217;esigenza di assicurare certezza dell&#8217;identità del soggetto tenuto all&#8217;adempimento (amministratore, legale rappresentante, liquidatore, sindaco, titolare ditta individuale) e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Da marzo 2020 tutti i soggetti legittimati agli adempimenti camerali  dovranno obbligatoriamente avere un dispositivo di firma digitale poichè non sarà più possibile utilizzare la delega cartacea o procura speciale.</h4>
<p>Questa nuova disposizione è nata in seguito all&#8217;esigenza di assicurare certezza dell&#8217;identità del soggetto tenuto all&#8217;adempimento (amministratore, legale rappresentante, liquidatore, sindaco, titolare ditta individuale) e alla necessità di velocizzare i tempi di elaborazione delle pratiche.</p>
<p>Altro vantaggio da non sottovalutare è la qualità dei dati, poiché eliminando il passaggio &#8220;analogico&#8221; (firma in autentica sulla procura e copia del documento di identità allegata) si eviterà l&#8217;eventuale sospensione delle pratiche per irregolarità.</p>
<h5>Come funzionerà per gli intermediari?</h5>
<p>Gli intermediari potranno continuare a predisporre ed inviare le pratiche telematiche, ma sarà richiesta in aggiunta anche la firma digitale del soggetto obbligato all&#8217;adempimento. Quindi, non potranno più qualificarsi come “dichiaranti” e firmare, a tale titolo, la domanda di iscrizione o di deposito.</p>
<p>Resta inteso che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell’imprenditore (es. il commercialista, in quanto ‘incaricato’ e legittimato in base alla legge n. 340/2000).</p>
<h5>Quali sono gli adempimenti che rientrano in questo cambiamento?</h5>
<p>Alcuni esempi di pratiche a cui fa riferimento la nuova disposizione sono:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.team-service.it/camera-di-commercio/48-bilancio-aziendale.html">Deposito bilancio d&#8217;esercizio</a>;</li>
<li>Comunicazione PEC;</li>
<li>Nomina / cessazione di amministratore, liquidatore;</li>
<li>Inizio o variazione attività;</li>
<li>Apertura / variazione / chiusura sedi;</li>
<li>Iscrizione o variazione imprese artigiane.</li>
</ul>
<h5>Cosa succede se il soggetto interessato non ha la firma digitale?</h5>
<p>Se oltre i termini previsti dalla normativa le pratiche camerali continueranno ad essere inviate utilizzando la procura cartacea, saranno <strong>automaticamente rigettate dalla Camera di Commercio</strong>.</p>
<p><strong>Per ottenere velocemente la tua Firma Digitale puoi rivolgerti ad un distributore autorizzato. <a href="https://www.team-service.it/content/23-firma-digitale-cns" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clicca qui per sapere come.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visura Camerale, spazio all’Identificativo Unico Europeo (EUID)</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/impresa/visura-camerale-spazio-identificativo-unico-europeo-euid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 19:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[euid]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[visura camerale]]></category>
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					<description><![CDATA[Dall’8 giugno 2017 il codice EUID è nella visura camerale di un’impresa e serve per identificare in maniera univoca le società di capitali con sede legale all’estero, con sede secondaria in Italia o fusioni transfrontaliere. EUID è l’identificativo unico europeo, previsto dalla direttiva 2012/17/EU e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha lo scopo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Dall’8 giugno 2017 il codice EUID è nella visura camerale di un’impresa e serve per identificare in maniera univoca le società di capitali con sede legale all’estero, con sede secondaria in Italia o fusioni transfrontaliere.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">EUID è l’identificativo unico europeo, previsto dalla direttiva 2012/17/EU e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha lo scopo di facilitare l&#8217;avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese. L&#8217;Art. 3, comma 2 della direttiva stabilisce che &#8220;Gli Stati membri provvedono che le imprese dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese [&#8230;]&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">L&#8217;EUID è formato da un codice identificativo del paese membro più il numero di iscrizione e numero identificativo della società o succursale presso il registro nazionale di origine.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">POSIZIONAMENTO IN VISURA</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"> In relazione a quanto appena detto, l’identificativo unico europeo (EUID) verrà inserito, a partire dall&#8217;8 giugno, tra i dati del Registro Imprese relativi:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">alle società di capitali con sede secondaria in Italia e sede legale all’estero;</span></li>
<li><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">alle fusioni transfrontaliere (fusione tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro dell’Unione Europea).</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Precisamente nel blocco <strong>“SEDE”</strong></span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-16272 size-full aligncenter" src="https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/sede-1024x531-1.jpg" alt="camera di commercio - Team Service - Visura Camerale, spazio all’Identificativo Unico Europeo (EUID)" width="1024" height="531" title="sede 1024x531 1 - camera di commercio - Team Service - Visura Camerale, spazio all’Identificativo Unico Europeo (EUID)" srcset="https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/sede-1024x531-1.jpg 1024w, https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/sede-1024x531-1-300x156.jpg 300w, https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/sede-1024x531-1-768x398.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">e nel blocco <strong>&#8220;FUSIONI, SCISSIONI&#8221;</strong></span></p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-16273 size-full aligncenter" src="https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/fusione-1.jpg" alt="camera di commercio - Team Service - Visura Camerale, spazio all’Identificativo Unico Europeo (EUID)" width="965" height="602" title="fusione 1 - camera di commercio - Team Service - Visura Camerale, spazio all’Identificativo Unico Europeo (EUID)" srcset="https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/fusione-1.jpg 965w, https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/fusione-1-300x187.jpg 300w, https://team-service.it/global/wp-content/uploads/2017/06/fusione-1-768x479.jpg 768w" sizes="(max-width: 965px) 100vw, 965px" /></p>
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