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	<title>Immobili &#8211; Team Service</title>
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	<description>Servizi di Consulenza, Finanza Agevolata, Franchising</description>
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	<title>Immobili &#8211; Team Service</title>
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		<title>Arriva il Bonus Energia 2025: Chi Può Richiederlo e Come Ottenerlo Senza Domanda</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesco Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:17:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Nel contesto di un mercato energetico caratterizzato da instabilità e aumenti dei costi, il governo italiano ha introdotto il Bonus Energia 2025, una misura volta a sostenere economicamente le famiglie con redditi medio-bassi. Questo intervento si inserisce all’interno del Decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49, e mira a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="226" data-end="661">Nel contesto di un mercato energetico caratterizzato da instabilità e aumenti dei costi, il governo italiano ha introdotto il <strong data-start="352" data-end="374">Bonus Energia 2025</strong>, una misura volta a sostenere economicamente le famiglie con redditi medio-bassi. Questo intervento si inserisce all’interno del <strong data-start="504" data-end="548">Decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025</strong>, pubblicato sulla <strong data-start="567" data-end="595">Gazzetta Ufficiale n. 49</strong>, e mira a ridurre il peso delle bollette per milioni di italiani.</p>
<h3 data-start="663" data-end="713"><strong data-start="666" data-end="713">Chi Può Beneficiare del Bonus Energia 2025?</strong></h3>
<p data-start="715" data-end="991">Il bonus è destinato ai <strong data-start="739" data-end="791">clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro</strong> e verrà applicato direttamente sulle bollette dell’energia elettrica. Si stima che circa <strong data-start="881" data-end="906">8 milioni di famiglie</strong> ne beneficeranno, grazie a un finanziamento complessivo di <strong data-start="966" data-end="990">1,6 miliardi di euro</strong>.</p>
<p data-start="993" data-end="1061">Le soglie di accesso e i relativi benefici previsti sono i seguenti:</p>
<ul data-start="1063" data-end="1455">
<li data-start="1063" data-end="1345"><strong data-start="1065" data-end="1091">ISEE fino a 9.530 euro</strong> (o fino a <strong data-start="1102" data-end="1142">15.000 euro per nuclei con tre figli</strong>, e <strong data-start="1146" data-end="1199">20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli</strong>): il bonus straordinario di <strong data-start="1228" data-end="1240">200 euro</strong> sarà cumulabile con il bonus sociale già esistente, portando il totale del sostegno fino a <strong data-start="1332" data-end="1344">500 euro</strong>.</li>
<li data-start="1346" data-end="1455"><strong data-start="1348" data-end="1389">ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro</strong>: queste famiglie riceveranno un bonus una tantum di <strong data-start="1442" data-end="1454">200 euro</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong data-start="1461" data-end="1493">Come Viene Erogato il Bonus?</strong></h3>
<p data-start="1494" data-end="1898">Uno dei punti di forza di questo provvedimento è la sua <strong data-start="1550" data-end="1575">erogazione automatica</strong>. Non sarà necessario presentare alcuna domanda o compilare moduli: il contributo verrà accreditato direttamente in bolletta, come già avviene per il <strong data-start="1725" data-end="1750">bonus sociale energia</strong>. Tuttavia, per beneficiarne, sarà obbligatorio <strong data-start="1798" data-end="1853">presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)</strong> per ottenere l’attestazione ISEE aggiornata.</p>
<p data-start="1900" data-end="2071">L’erogazione partirà <strong data-start="1921" data-end="1939">da aprile 2025</strong> per chi ha già presentato l’ISEE e verrà accreditata nel <strong data-start="1997" data-end="2022">primo trimestre utile</strong> per coloro che lo presenteranno successivamente.</p>
<h3 data-start="2073" data-end="2121"><strong data-start="2076" data-end="2121">Durata e Obiettivi del Bonus Energia 2025</strong></h3>
<p data-start="2123" data-end="2440">Il bonus è concepito come un <strong data-start="2152" data-end="2177">intervento temporaneo</strong>, con una durata limitata a <strong data-start="2205" data-end="2217">tre mesi</strong>. Questa decisione è legata alle previsioni di un possibile <strong data-start="2277" data-end="2309">calo dei prezzi dell’energia</strong> nei mesi successivi. L’obiettivo del governo è fornire un aiuto immediato in attesa di una stabilizzazione del mercato energetico.</p>
<p data-start="2442" data-end="2534">Oltre al <strong data-start="2451" data-end="2472">bonus in bolletta</strong>, il <strong data-start="2477" data-end="2501">decreto energia 2025</strong> introduce altre misure, tra cui:</p>
<ul data-start="2535" data-end="2778">
<li data-start="2535" data-end="2637"><strong data-start="2537" data-end="2592">Proroga di due anni del passaggio al mercato libero</strong> per i clienti vulnerabili e le microimprese, questo significa avere più tempo per adattarsi alle nuove condizioni del mercato energetico.</li>
<li data-start="2638" data-end="2778"><strong data-start="2640" data-end="2678">Maggiore trasparenza nelle offerte</strong> di energia elettrica e gas: i consumatori avranno accesso a informazioni più chiare e dettagliate sulle tariffe disponibili, permettendo scelte più consapevoli.</li>
</ul>
<h3 data-start="2780" data-end="2832"><strong data-start="2783" data-end="2832">Ulteriori Opportunità di Risparmio Energetico</strong></h3>
<p data-start="2834" data-end="2959">Oltre ai bonus governativi, esistono altri modi per <strong data-start="2886" data-end="2918">ridurre i costi dell’energia</strong>. Tra le strategie più efficaci troviamo:</p>
<h4 data-start="2961" data-end="3004"><strong data-start="2965" data-end="3004">1) Confrontare e Cambiare Fornitore</strong></h4>
<p data-start="3005" data-end="3234">Grazie al <strong data-start="3015" data-end="3033">mercato libero</strong>, è possibile trovare tariffe più vantaggiose rispetto a quelle attuali. È consigliabile verificare le condizioni del proprio contratto e confrontare diverse offerte per individuare la più conveniente.</p>
<h4 data-start="3236" data-end="3281"><strong data-start="3240" data-end="3281">2) Investire in Efficienza Energetica</strong></h4>
<p data-start="3282" data-end="3380">Ridurre i consumi può garantire un notevole risparmio a lungo termine. Alcune soluzioni includono:</p>
<ul data-start="3381" data-end="3647">
<li data-start="3381" data-end="3474"><strong data-start="3383" data-end="3450">Sostituzione degli elettrodomestici con modelli a basso consumo</strong> (classe A o superiore).</li>
<li data-start="3475" data-end="3557"><strong data-start="3477" data-end="3518">Miglior isolamento termico della casa</strong> per limitare la dispersione di calore.</li>
<li data-start="3558" data-end="3647"><strong data-start="3560" data-end="3592">Utilizzo di termostati smart</strong> per ottimizzare i consumi senza rinunciare al comfort.</li>
</ul>
<p data-start="3649" data-end="3787">Molti di questi interventi possono beneficiare di <strong data-start="3699" data-end="3721">detrazioni fiscali</strong>, attualmente fissate al <strong data-start="3746" data-end="3753">50%</strong> per le ristrutturazioni edilizie.</p>
<h4 data-start="3789" data-end="3838"><strong data-start="3793" data-end="3838">3) Installazione di Pannelli Fotovoltaici</strong></h4>
<p data-start="3839" data-end="4190">Un impianto fotovoltaico consente di <strong data-start="3876" data-end="3900">autoprodurre energia</strong> e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica. Gli incentivi per il <strong data-start="3968" data-end="3997">fotovoltaico con accumulo</strong> sono ancora disponibili, ma dal 2025 sono scesi al <strong data-start="4049" data-end="4075">36% sulle seconde case</strong>, con previsione di riduzione anche sulle prime case nei prossimi anni​</p>
<div>Per ulteriori informazioni su come ottimizzare i costi energetici e approfittare delle agevolazioni fiscali disponibili, ti consigliamo di consultare esperti come quelli di <a href="https://www.team-service.it/">Team Service S.r.l</a>., che offrono consulenza su agevolazioni fiscali e possono aiutarti a navigare nel complesso mondo delle detrazioni e dei bonus energetici.</div>
<h3 data-start="4944" data-end="4962"><strong data-start="4947" data-end="4962">Conclusioni</strong></h3>
<p>Il Bonus Energia 2025 rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per milioni di famiglie italiane. Sebbene sia un provvedimento temporaneo, si inserisce in un quadro di misure più ampie per contrastare il caro energia. Tuttavia, per massimizzare il risparmio, è fondamentale combinare questi aiuti con strategie di efficienza energetica e scelte consapevoli nel mercato libero.</p>
<p>Se rientri nei requisiti, assicurati di avere l’ISEE aggiornato per beneficiare del bonus senza intoppi! Per approfondire le novità sui bonus energetici e le agevolazioni fiscali, visita anche <a href="https://www.ilsole24ore.com/" target="_blank" rel="noopener">il Sole 24 Ore</a> per aggiornamenti costanti sulle politiche energetiche e fiscali.</p>
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		<title>Registra con noi il tuo contratto di locazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesco Frasca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[La registrazione del contratto di locazione è un passaggio fondamentale per formalizzare legalmente l&#8217;accordo tra locatore e conduttore riguardante l&#8217;affitto di un immobile. Questo processo non solo conferisce validità giuridica al contratto, ma garantisce anche una maggiore tutela per entrambe le parti coinvolte. Cos&#8217;è la registrazione del contratto di locazione? La registrazione consiste nel depositare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La registrazione del contratto di locazione è un passaggio fondamentale per formalizzare legalmente l&#8217;accordo tra locatore e conduttore riguardante l&#8217;affitto di un immobile. Questo processo non solo conferisce validità giuridica al contratto, ma garantisce anche una maggiore tutela per entrambe le parti coinvolte.</p>
<h3><strong>Cos&#8217;è la registrazione del contratto di locazione?</strong></h3>
<p>La registrazione consiste nel depositare il contratto presso l&#8217;Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sua stipula o dalla data di decorrenza, se anteriore. Questo adempimento è obbligatorio per tutti i contratti di locazione di beni immobili, ad eccezione di quelli con durata non superiore a 30 giorni complessivi nell&#8217;anno.</p>
<div class="relative inline-flex items-center"><a class="ml-1 inline-flex h-[22px] items-center rounded-xl bg-[#f4f4f4] px-2 text-[0.5em] font-medium text-token-text-secondary dark:bg-token-main-surface-secondary relative top-[-0.094rem] !text-token-text-secondary uppercase hover:bg-token-text-primary hover:!text-token-main-surface-secondary dark:hover:bg-token-text-primary group" href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/registrazione-di-un-nuovo-contratto/schedainfo-regime-ordinario-cittadini?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener"><span class="truncate">agenziaentrate.gov.it</span></a></div>
<h3><strong>A cosa serve la registrazione del contratto di locazione?</strong></h3>
<p>La registrazione del contratto di locazione serve a:</p>
<ul>
<li><strong>Attribuire data certa</strong>: assicura una prova legale dell&#8217;esistenza del contratto a partire da una data specifica.</li>
<li><strong>Tutela legale</strong>: in caso di controversie, il contratto registrato costituisce una prova valida in sede giudiziaria.</li>
<li><strong>Adempimenti fiscali</strong>: permette il corretto versamento delle imposte dovute, come l&#8217;imposta di registro e, se applicabile, l&#8217;IVA.</li>
<li><strong>Accesso a benefici fiscali</strong>: consente di usufruire di eventuali agevolazioni, come la cedolare secca, un regime fiscale opzionale che prevede l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva sul canone di locazione.</li>
</ul>
<h3><strong>Come possiamo aiutarti: il servizio di Team Service</strong></h3>
<p>Presso Team Service, offriamo un servizio professionale e completo per la registrazione dei contratti di locazione, garantendo efficienza e risparmio di tempo. Ecco come funziona il nostro servizio:</p>
<ol>
<li><strong>Invio della documentazione</strong>: Puoi inviarci una copia del contratto di locazione firmato e i documenti di identità dei sottoscrittori tramite il nostro sito web.</li>
<li><strong>Gestione della pratica</strong>: Il nostro team si occuperà di compilare il modello RLI e di predisporre tutta la documentazione necessaria per la registrazione.</li>
<li><strong>Pagamento delle imposte</strong>: Provvederemo al calcolo e al versamento delle imposte dovute, come l&#8217;imposta di registro e l&#8217;imposta di bollo.</li>
<li><strong>Conferma della registrazione</strong>: Una volta completata la procedura, ti forniremo la ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
</ol>
<p>Il nostro servizio è pensato per semplificare al massimo l&#8217;intero processo, evitandoti lunghe code agli sportelli e garantendo una gestione accurata e professionale della tua pratica. Inoltre, offriamo assistenza per ulteriori adempimenti legati ai contratti di locazione, come proroghe, risoluzioni e pagamenti annuali delle imposte.</p>
<div class="relative inline-flex items-center"><a class="ml-1 inline-flex h-[22px] items-center rounded-xl bg-[#f4f4f4] px-2 text-[0.5em] font-medium text-token-text-secondary dark:bg-token-main-surface-secondary relative top-[-0.094rem] !text-token-text-secondary uppercase hover:bg-token-text-primary hover:!text-token-main-surface-secondary dark:hover:bg-token-text-primary group" href="https://www.team-service.it/content/27-registrazione-contratti-di-locazione" target="_blank" rel="noopener"><span class="truncate">team-service.it</span></a></div>
<h3><strong>Perché scegliere Team Service?</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Esperienza e professionalità</strong>: Il nostro team è composto da esperti nel settore fiscale e immobiliare, pronti a fornirti consulenza e supporto in ogni fase del processo.</li>
<li><strong>Servizio online</strong>: Puoi gestire tutto comodamente da casa tua, inviando la documentazione online e ricevendo aggiornamenti sullo stato della tua pratica.</li>
<li><strong>Trasparenza dei costi</strong>: Offriamo tariffe competitive e chiare, senza costi nascosti.</li>
<li><strong>Assistenza dedicata</strong>: Siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio riguardante la registrazione del contratto di locazione e gli adempimenti correlati.</li>
</ul>
<p>Affidati a Team Service per la registrazione del tuo contratto di locazione e scopri come possiamo semplificare la gestione dei tuoi adempimenti fiscali e burocratici.</p>
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<div class="flex items-center gap-0.5 text-sm font-medium"></div>
</div>
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		<title>Novità sul Superbonus 110%: Estensione dei Benefici per la Ricostruzione Post Sismica</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/novita-sul-superbonus-110-estensione-dei-benefici-per-la-ricostruzione-post-sismica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ha annunciato importanti sviluppi per coloro che stanno affrontando la ricostruzione post sismica in Italia. Attraverso una Nota pubblicata il 9 gennaio sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati confermati e estesi due vantaggi significativi: lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ha annunciato importanti sviluppi per coloro che stanno affrontando la ricostruzione post sismica in Italia.</p>
<p>Attraverso una Nota pubblicata il 9 gennaio sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati confermati e estesi due vantaggi significativi: lo sconto in fattura e la cessione del <strong>credito di imposta</strong>.</p>
<p>Inizialmente, il Decreto-legge 11/2023 aveva cancellato questi vantaggi a partire dal 17 febbraio 2023, mantenendo solo la detrazione fiscale per il singolo contribuente.</p>
<p>Tuttavia, secondo la nuova specifica del Commissario, coloro che sosterranno spese per interventi di ricostruzione post sismica entro il 31 dicembre 2025 continueranno a beneficiare di questi due vantaggi, a condizione che gli interventi riguardino edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni dichiarati in stato d&#8217;emergenza dal 1° aprile 2009.</p>
<p>Il superbonus del <a href="https://team-service.it/global/blog/fisco/ecobonus-110-per-ristrutturazioni-e-non-solo/" target="_blank" rel="noopener">110%</a> rimane invariato nelle zone sismiche, nonostante le modifiche apportate dal decreto n. 212/2023, approvato lo scorso 29 dicembre.</p>
<p>Il Commissario Castelli ha sottolineato che il decreto non introduce né modifiche né limitazioni al diritto di cumulare il <strong><a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/il-sismabonus-resta-un-classico-dal-50-all-85-vademecum-sull-incentivo-per-il-miglioramento-sismico/#:~:text=Il%20Sismabonus%20classico%2C%20per%20le,quote%20annuali%20di%20pari%20importo." target="_blank" rel="noopener">contributo sisma</a></strong> con il superbonus fino alla fine del 2025.</p>
<p>Questa decisione è stata presa per evitare equivoci o fraintendimenti e fornire chiarezza sul diritto di cumulare i benefici, soprattutto considerando l&#8217;importanza di questa misura approvata dal Parlamento nel 2023.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;anno precedente, sono stati stipulati Protocolli d&#8217;intesa con istituti di credito, garantendo un plafond di 1 miliardo di euro per interventi di ricostruzione.</p>
<p>Il Commissario ha anche collaborato con l&#8217;Agenzia delle Entrate per ottimizzare le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del <strong>superbonus</strong>, semplificando le procedure e agevolando gli interessati.</p>
<p>In conclusione, il testo del comma 3 dell&#8217;articolo 2 del DL 11/2023 rimane invariato, precisando che le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici, garantendo certezza giuridica per i progetti di ricostruzione.</p>
<p>Queste misure sono progettate per sostenere e accelerare il processo di ricostruzione nei prossimi due anni, fornendo un importante strumento per coloro che sono impegnati nella riparazione degli immobili danneggiati.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Catasto: quali novità dal DDL 2022?</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/immobili/catasto-quali-novita-dal-ddl-2022/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 08:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[La ratio del Disegno di Legge 3343 (approvato poi nel giugno 2022) è quella di apportare una semplificazione al sistema fiscale &#8211; è infatti connessa alla Legge di Bilancio &#8211; e di contrastare l’evasione. Del DDL 3343, in particolare, ci interessa l’articolo 6 che prevede una riforma radicale del catasto, sistema normato, fino ad oggi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La ratio del Disegno di Legge 3343 (approvato poi nel giugno 2022) è quella di apportare una semplificazione al sistema fiscale &#8211; è infatti connessa alla Legge di Bilancio &#8211; e di contrastare l’evasione.</p>
<p>Del DDL 3343, in particolare, ci interessa l’articolo 6 che prevede una riforma radicale del catasto, sistema normato, fino ad oggi, da una fonte pre repubblicana, la legge 1249/1939.</p>
<p>Quali sono le novità previste dal DDL?<br />
Scopriamolo nel testo che segue, partendo però da un breve excursus storico per contestualizzare le ragioni peculiari della normativa.</p>
<h2>DDL 3343 e catasto: un po’ di nozioni storiche</h2>
<p>Andiamo più nel dettaglio e analizziamo in maniera specifica l’articolo 6 del DDL 3343, concernente come accennato in precedenza una riforma totale del catasto.</p>
<p>L’articolo 6 prevede una revisione del catasto dei fabbricati. In effetti, è una riforma che si discute da molti anni (la prima volta nel 2012) essendo i valori catastali attuali effettuati in base a rilievi presi quasi un secolo fa, precisamente negli anni 30 del secolo scorso.</p>
<p>Di una riforma atta ad aggiornare la misurazione se ne parla già da un po’: al governo Monti risale infatti l’ultimo adeguamento &#8211; del 2012 &#8211; il cui obiettivo è stato quello di avvicinare i valori delle singole rendite catastali a quelli di mercato e al contempo di aggiornare le aliquote in modo da non accrescere la pressione fiscale sui fabbricati; questo almeno sulla carta.</p>
<p>Il <strong>DDL 3343</strong> si pone quindi in perfetta continuità storico-normativa con i precedenti interventi e con il precipuo scopo di modernizzare &#8211; e razionalizzare &#8211; gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze di terreni e fabbricati.</p>
<p>Vediamo dunque quali sono questi strumenti previsti dal DDL 3343 e in che modo incideranno sul sistema catasto e sulla metodologia di classificazione e individuazione dei fabbricati.</p>
<h3>DDL 3343: riforma del catasto e controversie</h3>
<p>Per approfondire l’argomento ed evidenziare le novità del DDL 3343, bisogna esaminare in maniera più specifica quanto riporta l’articolo 6 alle lettere a e b.</p>
<p>L’articolo 6 ha avuto una genesi travagliata.<br />
Nel corso della seduta del 3 marzo 2022 presso la Commissione Finanze della Camera non è passato &#8211; per un solo voto &#8211; l’emendamento, presentato dal centrodestra, che proponeva la soppressione dell’articolo 6 del DDL 3343.<br />
Non solo, non è neanche stata accolta l’ipotesi di una verifica da sottoporre al vaglio del Governo.</p>
<p>La questione pertanto è stata controversa e ha spaccato l’esecutivo. L’articolo 6 nell’idea di chi l’ha proposto è condizione imprescindibile del DDL.<br />
In tal senso <a href="https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&amp;anno=2022&amp;mese=03&amp;giorno=02&amp;view=filtered_scheda&amp;commissione=06&amp;pagina=#data.20220302.com06.bollettino.sede00010.tit00010" target="_blank" rel="noopener">la dichiarazione rilasciata dalla Sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra</a> sono state chiare:<br />
<em>“L’articolo 6, relativo alla modernizzazione del catasto, costituisce un elemento decisivo per il proseguimento dell’esame del presente disegno di legge e decisivo anche per il proseguimento dell’azione di Governo.”</em></p>
<p>Ma quali sono, in definitiva, queste novità che hanno creato tanto scalpore?<br />
Vediamole con ordine.</p>
<h2>Riforma catasto: DDL 3343 art 6 lettera a, nuovi strumenti per classare e identificare gli immobili</h2>
<p>La lettera a dell’articolo 6 del DDL 3343 prevede l’introduzione di nuovi strumenti per classare e identificare i fabbricati e i terreni.</p>
<p>Nello specifico l’esecutivo deve porre in essere strumenti da mettere a disposizione dei comuni &#8211; e anche dell’Agenzia delle Entrate &#8211; al fine di accelerare nonché facilitare l’individuazione e, dove è necessario, il classamento di peculiari tipologie di immobili.</p>
<p>Nello specifico, le fattispecie sono:</p>
<ul>
<li>gli immobili attualmente non censiti o quelli per cui non vi è attinenza con la destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita;</li>
<li>i terreni edificabili accatastati come agricoli;</li>
<li>gli immobili abusivi.</li>
</ul>
<p>Vediamo adesso in breve cosa prevede la lettera b dell’articolo 6, che va a integrare la precedente.</p>
<h2>Riforma catasto: DDL 3343 art 6 lettera b, condivisione di dati e documenti</h2>
<p>La lettera b dell’articolo 6 delega invece l’esecutivo a porre in essere strumenti e modelli che possano facilitare la condivisione di dati e documenti in formato digitale.<br />
Questo scambio di dati e documenti avviene, in prospettiva, tra l’Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni e ha anche lo scopo di attestare la coerenza in ottica di accatastamento delle unità immobiliari.</p>
<p>Le novità introdotte dal DDL 3343 sembrano avere anche una ratio di carattere prospettico, una razionalizzazione dell’intero sistema al fine di poter gestire in maniera semplice e immediata tutte le informazioni.<br />
È infatti questo il tenore della norma che prevede &#8211; al comma 2 &#8211; l’integrazione di tutte le informazioni catastali dell’intero territorio nazionale a partire dal gennaio 2026.</p>
<p>Vediamo più nello specifico questo punto.</p>
<h3>Riforma del catasto: cosa accade dal 2026?</h3>
<p>Come dicevamo, l’articolo 6 al comma 2 prevede l’integrazione di tutte le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.<br />
La norma è anche posta a tutela del cittadino per evitare che su questi gravi troppa pressione fiscale.</p>
<p>Per chiarire meglio, riportiamo la lettera a del comma 2 dell’articolo 6: <em>“le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali”.</em></p>
<p>La norma precisa formalmente che tali informazioni non potranno essere utilizzate per accrescere l’importo di quei tributi che si basano su risultanze catastali, come ad esempio l’IMU.</p>
<p>In ogni caso la norma detta le linee guida per razionalizzare il sistema entro il 2026.<br />
Nello specifico, i principi direttivi da mettere in pratica sono:</p>
<ul>
<li>prevedere l&#8217;accesso alla banca di dati dell&#8217;Osservatorio del mercato immobiliare nell’ambito della consultazione catastale:</li>
<li>indicare per ciascuna unità immobiliare una rendita ulteriore &#8211; oltre a quella catastale &#8211; soggetta a periodico aggiornamento in base ai criteri previsti dal regolamento di cui al <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/268000/dpr23032008_138_dpr_138_1998.pdf/537e81d9-faba-5150-bfef-acffddfaf3da" target="_blank" rel="noopener">decreto del DPR 138/98</a>;</li>
<li>adeguare riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane riconosciute di interesse storico o artistico, in modo da tener conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, oltre che dei vincoli legislativi concernenti destinazione, utilizzo, circolazione giuridica e restauro dei suddetti immobili.</li>
</ul>
<p>Queste in sintesi sono le principali novità concernenti il catasto, previste dal DDL 3343.</p>
<p>Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci.<br />
Scopri qual è il <a href="https://www.team-service.it/negozi">centro Team Service più vicino a te.</a></p>
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		<title>Modalità e procedure di ricerca per rintracciare gli eredi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:30:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il rintraccio eredi è una pratica utile a reperire coloro che possono essere chiamati all’eredità in assenza di testamento; spesso è necessaria nell’ambito delle indagini aziendali finalizzate al recupero crediti o per iniziare un’azione legale. Il rintraccio eredi è un’indagine necessaria per il titolare di un credito del de cuius (il defunto); il creditore, infatti, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il rintraccio eredi è una pratica utile a reperire coloro che possono essere chiamati all’eredità in assenza di testamento; spesso è necessaria nell’ambito delle <a href="https://team-service.it/global/blog/impresa/investigazioni-aziendali/">indagini aziendali</a> finalizzate al recupero crediti o per iniziare un’azione legale.</p>
<p>Il rintraccio eredi è un’indagine necessaria per il titolare di un credito del de cuius (il defunto); il creditore, infatti, sopraggiunta la dipartita del debitore, per tutelare la propria posizione non ha altra via che avvalersi della successione ereditaria.</p>
<p>In questo articolo parleremo del rintraccio eredi e delle indagini da svolgere fornendo risposte esaustive sui principali quesiti: cosa si intende per rintraccio eredi? In che modo viene effettuato il rintraccio eredi? Come può agire l’interessato in caso di rinuncia all’eredità?<br />
Iniziamo subito con una definizione più approfondita di rintraccio eredi.</p>
<h2>Rintraccio eredi: che cosa intendiamo?</h2>
<p>Per riscuotere un credito bisogna rintracciare il debitore e soprattutto i suoi beni, che siano essi mobili o immobili.<br />
Cosa accade, però, quando il debitore non è più in vita?<br />
In questa circostanza &#8211; tutt’altro che rara, in verità &#8211; è necessario svolgere delle indagini specifiche finalizzate alla ricerca dei successori legittimi, per l’appunto il rintraccio eredi.</p>
<p>Cercare e, soprattutto, trovare in maniera celere gli eredi legittimi di un defunto non è cosa semplice; basti pensare che in Italia non esiste un’autorità giuridica preposta al rintraccio eredi.<br />
Pertanto il soggetto che vanta un credito presso il de cuius si trova nella spiacevole situazione di dover provvedere da sé.</p>
<p>La ricerca è fondamentale per il titolare del credito in quanto il successore che accetta l’eredità dovrà pagare l’eventuale debito &#8211; o parte dello stesso in proporzione alla quota ereditaria &#8211; in base a quanto sancisce l’articolo 754 del Codice Civile: gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in porzione della loro quota ereditaria.</p>
<p>In pratica il successore che abbia proceduto all’accettazione dell’eredità del de cuius entrerà in pieno possesso di tutti i beni di questi, che siano essi attivi o passivi.</p>
<p>L’indagine rintraccio eredi permette al creditore di rendere noti i successori legittimi del de cuius e dunque, una volta identificati, può avere il presupposto sul quale fondarsi per poter tornare in possesso del credito di cui è titolare o avviare azioni legali.</p>
<p>Noi di Team Service ci occupiamo del tuo <a href="https://www.team-service.it/persone/40-ricerca-eredi.html">rintraccio eredi</a>, in massimo 10 giorni lavorativi.</p>
<p>Vediamo adesso più nello specifico come si effettua l’indagine e dunque in che modo avviene il rintraccio eredi.</p>
<h2>Rintraccio eredi: come procedere?</h2>
<p>La ricerca degli eredi può essere molto difficoltosa oltre che di lunga durata; può accadere infatti che gli eredi si sono trasferiti all’estero e non vi è un domicilio conosciuto, oppure che appartengono a un altro nucleo familiare e che hanno interrotto i rapporti con il de cuius da molto tempo.</p>
<p>In ogni caso è bene precisare che il diritto di prescrivere l’eredità si estingue in dieci anni, termine che inizia a decorrere dall’apertura della successione testamentaria, così come sancito dall’articolo 480 del Codice Civile.</p>
<p>Vi è comunque una differenza fondamentale da operare in base alla presenza o meno di un testamento legittimo del de cuius.</p>
<p>Nel caso in cui sia stato redatto dal de cuius, si può reperire il testamento &#8211; e quindi rintracciare anche gli eredi &#8211; mediante l’accesso al Registro generale dei testamenti presso il Ministero della giustizia, più precisamente presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili.<br />
Questo per quanto concerne i testamenti pubblici, mentre quelli segreti o olagrafi sono depositati presso il notaio.</p>
<p>La questione diventa veramente complessa &#8211; tanto da richiedere indagini approfondite svolte da un professionista &#8211; quando il de cuius non ha redatto il testamento.<br />
Come bisogna agire in questo caso?</p>
<h2>Assenza di testamento e rintraccio eredi</h2>
<p>In assenza del testamento è possibile, grazie al supporto di Team Service, <a href="https://www.team-service.it/persone/40-ricerca-eredi.html">rintracciare gli eredi legittimi e legittimari</a>.</p>
<p>Gli eredi <strong>legittimi</strong> sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (es fratelli e sorelle), gli altri parenti entro il sesto grado e, in ultimo, lo Stato.<br />
Gli eredi <strong>legittimari</strong> sono tutti coloro che hanno diritto a una quota del patrimonio, per l’appunto a una legittima.</p>
<p>Per rintracciare gli eredi bisogna richiedere, presso il comune di residenza del de cuius, il certificato di stato di famiglia &#8211; noto anche come storico di famiglia &#8211; che attesta la composizione originaria del nucleo.</p>
<p>Il primo problema può sorgere nel momento in cui il nucleo familiare si sia formato &#8211; nel corso del tempo &#8211; in luoghi diversi: ciò vuol dire che gli eredi sono stati residenti in più comuni.<br />
Una volta accertato ciò, bisognerà richiedere il certificato originario nei Comuni in cui tutti i membri della famiglia sono stati residenti.</p>
<p>Nel momento in cui risulti difficoltoso rintracciare gli eredi, il soggetto interessato &#8211; il creditore, ad esempio &#8211; deve provvedere a nominare, presso l’autorità preposta &#8211; il tribunale competente nel luogo in cui il de cuius ha avuto l’ultimo domicilio -, un curatore dell’eredità giacente.</p>
<p>L’atto va presentato presso il Tribunale con in allegato tutta la documentazione necessaria, valida come prova dell’impossibilità di reperire gli eredi.</p>
<p>Il curatore &#8211; dopo aver prestato giuramento presso l’autorità preposta &#8211; dovrà redigere un inventario dei beni dell’eredità e amministrarli ma, soprattutto, dovrà anche occuparsi della ricerca degli eredi ed effettuare le dovute indagini servendosi dei canali ufficiali a disposizione: Agenzia delle Entrate, archivi anagrafici e archivi catastali.</p>
<p>Non è detto però che il chiamato accetti l’eredità. Vediamo dunque cosa si intende per rinuncia all’eredità e quando è possibile effettuarla.</p>
<h2>Rintraccio eredi e rinuncia all’eredità</h2>
<p>La rinuncia all&#8217;eredità è l&#8217;atto con il quale il chiamato all&#8217;eredità dichiara di non volerla accettare, per una serie di motivi, tra cui l’eventualità &#8211; fin qui affrontata &#8211; di debiti del de cuius effettivamente superiori ai crediti.</p>
<p>L’interessato deve effettuare la rinuncia in maniera formale &#8211; presso un notaio o dal cancelliere del Tribunale &#8211; e sempre prima della presentazione della denuncia di successione o comunque in un momento precedente alla divisione dell’eredità.<br />
La rinuncia va effettuata entro tre mesi dalla morte del defunto se l’interessato è in possesso dei beni, entro dieci anni se non ne è in possesso.</p>
<p>Il creditore del de cuius può, in seguito alla rinuncia degli aventi diritto, richiedere di accedere all’eredità &#8211; in nome e per conto del rinunziante &#8211; allo scopo di rifarsi sui beni ereditari, così come sancito dall’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=397&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2900&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noopener">articolo 2900 del Codice Civile</a>.</p>
<p>In più, ai sensi dell’articolo 749 del codice di procedura civile, il creditore &#8211; o chiunque ne abbia interesse &#8211; può richiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine per l’accettazione dell’eredità: trascorso il termine &#8211; che è perentorio &#8211; il chiamato all’eredità perde il diritto di accettarla.</p>
<p>Noi di Team Service ti offriamo &#8211; che tu sia un professionista o un provato cittadino &#8211; il nostro servizio di rintraccio eredi.<br />
Ci occupiamo della identificazione di eredi sconosciuti o di cui non hai notizie da tempo in modo da poter avviare (o valutare l’utilità di) azioni legali o di recupero credito nei loro confronti.</p>
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		<title>Trascrizione in conservatoria: cos’è e in quali casi effettuarla?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[La nota di trascrizione in conservatoria può essere una procedura utile a diversi fini. Che cos’è una trascrizione in conservatoria e in quali casi è utile servirsene? Ti rispondiamo in modo approfondito in questo articolo. Quando parliamo di trascrizione atto in conservatoria facciamo riferimento a tutte le procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nota di trascrizione in conservatoria può essere una procedura utile a diversi fini. Che cos’è una trascrizione in conservatoria e in quali casi è utile servirsene? Ti rispondiamo in modo approfondito in questo articolo.</p>
<p>Quando parliamo di trascrizione atto in conservatoria facciamo riferimento a tutte le procedure di trascrizione, <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2643&amp;art.versione=3&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=358&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noopener">iscrizione e annotazione di un atto connesso a beni immobili nei Pubblici Registri che adempiono all’obbligo giuridico (art. 2643 cc) della pubblicità immobiliare.</a><br />
Possiamo anche affermare che la trascrizione dell’atto ha lo scopo di rendere pubblico il vincolo giuridico che lega due o più soggetti al bene immobile oggetto di trascrizione.</p>
<p>Inoltre, va precisato che la trascrizione non concerne l’acquisto del diritto di proprietà o di altri diritti reali ma è un requisito necessario perché il rapporto giuridico venutosi a creare riguardante beni immobili sia portato a conoscenza di terzi.</p>
<h2>Trascrizioni, iscrizioni e annotazioni: una breve disamina</h2>
<p>Anche le iscrizioni e le annotazioni hanno lo scopo di rendere pubblico un determinato atto riguardante un immobile e il vincolo giuridico che si è venuto a creare ma con delle differenze sostanziali.</p>
<p>Sono trascrizioni le compravendite, le donazioni, i pignoramenti o le successioni.<br />
Le iscrizioni, invece, concernono la costituzione di ipoteche, mutui e pignoramenti; in pratica tutte quelle formalità che pongono l’immobile come garanzia.<br />
Le annotazioni &#8211; o domande di annotazione &#8211; sono formalità con cui si va a modificare lo stato di trascrizioni o iscrizioni precedenti, ad esempio la cancellazione di un&#8217;ipoteca.</p>
<h2>Cos’è la trascrizione atto in conservatoria?</h2>
<p>La trascrizione presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell&#8217;Agenzia delle Entrate (ex Conservatorie dei Registri Immobiliari) ha lo scopo di certificare la titolarità giuridica su di un bene immobile e risponde anche alla necessità &#8211; eventuale &#8211; di opporsi a soggetti terzi che sul summenzionato bene potrebbero rivendicare taluni diritti.</p>
<p>Nel caso di acquisto di un diritto di proprietà, ad esempio, è necessario per il titolare del diritto trascrivere l’atto nel Registro Immobili: questo è l’unico mezzo che ha a disposizione per opporsi alle eventuali rivendicazioni di soggetti terzi e non rischiare di perdere dunque il diritto acquisito.</p>
<p>Tecnicamente la trascrizione è un atto di <em>pubblicità dichiarativa</em>: dal momento in cui viene effettuata, il contratto diviene opponibile a terzi indipendentemente dalla conoscenza o meno di questi della sua esistenza.</p>
<h3>Quali atti devono essere obbligatoriamente trascritti in Conservatoria?</h3>
<p>Devono essere trascritti &#8211; presso i Registri Immobiliari della Conservatoria &#8211; tutti gli atti che riguardano un bene immobile.</p>
<p>Ma di quali atti parliamo?<br />
Per rispondere a questa domanda in maniera esaustiva possiamo fare riferimento al summenzionato articolo 2643 del codice civile che elenca formalmente tutti quegli atti che devono tassativamente essere resi pubblici attraverso la nota di trascrizione di Conservatoria.</p>
<p>Nello specifico:</p>
<ul>
<li>contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;</li>
<li>contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, superficie, enfiteusi, concedente, abitazione, servitù, uso);</li>
<li>atti di rinunzia ai diritti sopra menzionati;</li>
<li>provvedimenti di esecuzione forzata, le domande giudiziali e le sentenze che si riferiscono a beni immobili o a diritti reali immobiliari;</li>
<li>contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o diritti reali immobiliari;</li>
<li>contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell&#8217;associazione eccede i nove anni o è indeterminata;</li>
<li>contratti di anticresi.</li>
</ul>
<h3>Come si effettua la trascrizione di un atto?</h3>
<p>Tanto per iniziare rispondiamo partendo da un’indicazione indispensabile: dove presentare l’atto di trascrizione.</p>
<p>La trascrizione degli atti va effettuata presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell&#8217;Agenzia delle Entrate (ex Conservatorie dei Registri Immobiliari) nella cui circoscrizione i beni sono situati, come specificato nell’<a href="https://wiki.dirittopratico.it/Art._2663_c.c.#Art._2663_c.c._.28Ufficio_in_cui_deve_farsi_la_trascrizione.29" target="_blank" rel="noopener">articolo 2663</a> del codice civile.</p>
<p>Ti invitiamo a consultare <a href="https://www.conservatoria.it/elenco-nazionale.html" target="_blank" rel="noopener">l’elenco di tutte le sedi provinciali delle conservatorie</a> con indirizzo, mappa, numero di telefono e orari di ricevimento.</p>
<p>La trascrizione viene effettuata attraverso la nota di trascrizione di Conservatoria che è un’apposita istanza in doppio originale (e copia del titolo), presentata e depositata &#8211; come detto, presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell&#8217;Agenzia delle Entrate competenti per territorio &#8211; entro 30 giorni dalla data dell’atto, della sentenza o del provvedimento.<br />
Per un eventuale ritardo si incorre in una sanzione pecuniaria, anche se di lieve entità.</p>
<p>L’atto redatto in forma cartacea va digitalizzato tramite il<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/adempimento-unico-telematico-professionisti/sw-adempimento-unico-telematico" target="_blank" rel="noopener"> software Unimod</a> dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il software consente di compilare la nota di trascrizione inserendo tutti i dettagli utili a identificare l’atto che poi verrà trasmessa all’Ufficio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio e infine trascritta nei Pubblici Registri.</p>
<h4>Cosa si intende per nota di trascrizione?</h4>
<p>Per nota di trascrizione si intende la procedura che deve essere effettuata per trascrivere un atto nei registri Immobiliari e rendere dunque pubblici gli atti di costituzione, trasferimento o modifica dei diritti reali su beni immobili.</p>
<p>La nota di trascrizione deve essere predisposta entro 30 giorni dalla stipula dell’atto che a sua volta va depositato presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<h4>Cosa deve contenere l’atto trascritto in Conservatoria?</h4>
<p>Prima di digitalizzare l’atto ed effettuare la trascrizione, è necessario assicurarsi che contenga tassativamente tutti i dati elencati nell’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=358&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2659&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noopener">articolo 2659</a> del codice civile.</p>
<p>Nello specifico:</p>
<ul>
<li>il cognome e il nome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;</li>
<li>il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;</li>
<li>il cognome e il nome dell&#8217;ufficiale pubblico che ha ricevuto l&#8217;atto o autenticato le firme, o l&#8217;autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall&#8217;art. 2826.</li>
<li>Nel caso di acquisto diritto mortis causa, insieme all’atto dovrà essere allegato anche il certificato di morte e una copia o &#8211; se presente &#8211; un estratto autentico del testamento.</li>
</ul>
<h3>Sistema tavolare: eccezione della trascrizione atto in conservatoria</h3>
<p>Concludiamo questa breve disamina con un’eccezione: a Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste e nelle altre zone dove è presente il &#8220;sistema tavolare&#8221;, non sono previsti i servizi di pubblicità immobiliare.</p>
<p>Il sistema catastale tavolare (o catasto tavolare o sistema del libro fondiario) è una tipologia di sistema catastale ereditato dall’Impero Austroungarico, presso cui era in uso, e vige ancora oggi in Italia in tutti quei comuni annessi dopo la Grande Guerra.</p>
<p>Il sistema differisce per la modalità di conservazione e il divieto giuridico delle sue risultanze le quali hanno efficacia sia costitutiva che probatoria per i trasferimenti immobiliari.</p>
<p>Noi di Team Service ci occupiamo della tua trascrizione in conservatoria per rendere note a terzi le vicende giuridiche connesse ai beni immobiliari.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.team-service.it/conservatoria/84-trascrizione-conservatoria.html">Puoi richiedere trascrizioni, iscrizioni e annotazioni</a>, in versione light (generazione della nota di trascrizione e predisposizione F23) o full (incluso pagamento F23 e invio all&#8217;ufficio competente).<br />
Hai bisogno di un consulto?<br />
Scopri qual è <a href="https://www.team-service.it/negozi?fbclid=IwAR1KYowk1e_u7M_2dgwN6RvaOOC3Ipe_Bd34uZ1obv15dWhOLMv9MxmAJpg" target="_blank" rel="noopener">il centro Team Service più vicino a te</a>.</p>
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		<title>Bonus edilizi 2022 e visto di conformità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[Anche in questo 2022 sarà possibile accedere ai principali bonus edilizi delle precedenti annualità (con qualche novità come il bonus strutture architettoniche), molti dei quali prorogati dalla Legge di Bilancio anche per i prossimi anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tutti i bonus prorogati dalla Legge di Bilancio del 2022 &#8211; Superbonus, Ecobonus, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche in questo 2022 sarà possibile accedere ai principali bonus edilizi delle precedenti annualità (con qualche novità come il bonus strutture architettoniche), molti dei quali prorogati dalla Legge di Bilancio anche per i prossimi anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2024.</p>
<p>Tutti i bonus prorogati dalla Legge di Bilancio del 2022 &#8211; Superbonus, Ecobonus, Bonus facciate, Bonus verde, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, detrazioni per fotovoltaico e per l’installazione di colonnine di ricarica &#8211; sono stati però ridimensionati e assoggettati a taluni limiti per prevenire frodi ai danni dello stato.</p>
<p>Gli elementi più problematici sono stati le operazioni riguardanti lo sconto in fattura e i meccanismi per accedere alla cessione del credito che hanno favorito per i pochi controlli &#8211; e troppe volte negli ultimi anni &#8211; comportamenti delittuosi di varia natura.<br />
L’esempio più comune, oltre a cessioni incontrollate e lavori mai iniziati, è quello di imprese fantasma a cui venivano riconosciuti vantaggi fiscali.</p>
<p>Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati quindi sottoposti a controlli più stringenti sotto il profilo normativo e disciplinati dal Decreto legge antifrode (57/2021) che, anche se non è stato poi convertito in legge, è confluito nella già menzionata Legge di Bilancio 2022.</p>
<p>Pertanto, in seguito alle recenti normative, è necessario ottemperare ad alcuni adempimenti &#8211; come dotarsi del visto di conformità &#8211; per accedere ai bonus.</p>
<h2>Visto di conformità: che cos’è?</h2>
<p>Il visto di conformità è un documento, prodotto da professionisti abilitati, utile ad attestare la sussistenza di quei presupposti che danno diritto al contribuente alla detrazione di imposta.</p>
<p>Chiariamo subito che il <strong>visto di conformità è sempre detraibile.</strong></p>
<p>Il Decreto Milleproroghe &#8211; convertito in legge il 24 febbraio &#8211; ha infatti stabilito che sono sempre detraibili le spese, anche se sostenute nel 2021.<br />
In più sono detraibili anche le spese effettuate nel periodo che va dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, vale a dire dalla data in cui è entrato in vigore il Decreto antifrode che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutti i bonus edilizi (eccezion fatta per i lavori che non superano l’ammontare di 10.000 euro e quelli che rientrano nella libera edilizia).</p>
<p>A tal proposito va ricordato che la Legge di Bilancio prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche nel solo caso di opzione di cessione del credito in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli rientranti nel Superbonus 110%.</p>
<p>Vale a dire:</p>
<ul>
<li>Sismabonus</li>
<li>Ecobonus e ristrutturazioni</li>
<li>Bonus facciate</li>
<li>Installazione di colonnine per ricarica auto elettriche e di pannelli fotovoltaici</li>
</ul>
<p>Per avere più informazioni sul modello precompilato fornito dall’agenzia delle entrate, ti invito a leggere <a href="https://team-service.it/global/blog/fisco/730-cosa-cambia-nel-2022/">questo articolo.</a></p>
<h3>Quindi il visto di conformità è sempre necessario?</h3>
<p>No, non lo è.<br />
Già in precedenza abbiamo accennato alle due casistiche che non prevedono l’obbligo per il contribuente di dotarsi del visto di conformità, più precisamente:</p>
<ul>
<li>lavori eseguiti su singole unità e/o impianti o parti comuni di un edificio e classificati come <strong>attività di libera edilizia</strong> come ad esempio cambio caldaia o condizionatore;</li>
<li>quando l’importo complessivo dei lavori non supera l’ammontare di 10.000 euro.</li>
</ul>
<p>Ma c’è di più ed è stata la stessa Agenzia delle Entrate nelle FAQ a chiarire i punti più controversi e difficoltosi concernenti il Superbonus 110%.</p>
<h4>In base a quanto spiegato, il contribuente non è obbligato a dotarsi di visto di conformità:</h4>
<ul>
<li>quando invia in autonomia la precompilata fornita dal sito dell’Agenzia;</li>
<li>quando la precompilata è consegnata dal sostituto di imposta;</li>
<li>quando è già presente un visto di conformità sull’intera dichiarazione (nella circostanza in cui, ad esempio, il contribuente risulta essere titolare di un credito di imposta superiore a 5.000 euro).</li>
</ul>
<p>Le eccezioni all’obbligo per il contribuente di dotarsi di visto di conformità sono state chiarite all’interno delle FAQ dell’Agenzia delle entrate per non lasciare spazio a dubbi e interpretazioni: “L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus <strong>è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente,</strong> attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate <em>(modello 730 o modello Redditi)</em>, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale <em>(modello 730)</em>. Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione <strong>non dovrà richiedere il visto di conformità</strong>”.</p>
<p>L’eccezione (all’eccezione) resta il Bonus Facciate che prevede sempre il visto di conformità, quindi anche quando le spese sono inferiori a 10.000 euro e nel caso in cui i lavori sono annoverabili nella libera edilizia.</p>
<h2>Visto di conformità e Superbonus: novità in dichiarazione</h2>
<p>Inizialmente il visto di conformità era obbligatorio solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, adesso l’obbligo è invece esteso anche quando il bonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione.</p>
<p>La novità concerne &#8211; come detto in precedenza &#8211; le fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrode.<br />
Questo vale per le persone fisiche, gli enti non commerciali (cui va applicato il criterio di cassa), per le imprese individuali, società e enti commerciali.</p>
<h3>Il costo del Visto di conformità è detraibile?</h3>
<p>Un’altra novità di quest’anno è la detraibilità del costo del visto.<br />
Con la Legge di Bilancio 2022 è stata introdotta la possibilità di detrarre il costo del visto per il Superbonus da effettuare per la detrazione nell’ambito della dichiarazione dei redditi.<br />
Bisogna però tenere a mente che questa detrazione è possibile soltanto nel caso in cui il visto sia fatturato a parte rispetto al visto ordinario per la dichiarazione.<br />
<strong>È dunque necessaria una fattura ad hoc per il visto.</strong></p>
<p>La questione, essendo per sua natura complessa, è stata chiarita dall’Agenzia delle entrate in una delle FAQ: “Qualora l’apposizione del Visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del Visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili”.</p>
<p>Per consultare le altre FAQ dell’Agenzia delle entrate, <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio-faq-anno-2022" target="_blank" rel="noopener">clicca qui</a>.</p>
<p>Durante gli ultimi mesi noi di team service abbiamo aiutato oltre 1000 tra privati, professionisti e aziende a dotarsi del visto di conformità.<br />
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci: troveremo insieme la migliore soluzione per te.</p>
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		<title>Dichiarazione di Successione: Cos’è e come si fa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[La morte di un congiunto, oltre che causa di immenso dolore, può comportare alcune volte anche la necessità di occuparsi di alcuni adempimenti burocratici piuttosto noiosi e fastidiosi. Uno di questi è senza dubbio la dichiarazione di successione. Di cosa di tratta? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono. Cos’è la dichiarazione di successione La dichiarazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">La morte di un congiunto, oltre che causa di immenso dolore, può comportare alcune volte anche la necessità di occuparsi di alcuni adempimenti burocratici piuttosto noiosi e fastidiosi. Uno di questi è senza dubbio la </span><b>dichiarazione di successione</b><span style="font-weight: 400;">. Di cosa di tratta? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Cos’è la dichiarazione di successione</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione di successione è un </span><b>documento di natura burocratica e fiscale</b><span style="font-weight: 400;"> che spetta agli eredi di un defunto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il suo scopo è quello di dare indicazioni all’Agenzia delle Entrate circa la composizione e distribuzione del patrimonio ereditario in modo da poter procedere al calcolo dell’imposta di successione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Essa si configura anche come una </span><b>vera e propria procedura giuridica</b><span style="font-weight: 400;"> che, in caso di ritardi e omissioni, può dare luogo a sanzioni, il cui obiettivo è quello di disciplinare il trasferimento del patrimonio ereditario della persona defunta ai suoi eredi.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Quanti tipi di successione ci sono</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La legge prevede due tipi di successione o eredità:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La </span><b>successione testamentaria</b><span style="font-weight: 400;">, che è regolata in base ad un testamento redatto dal defunto prima del decesso. Un testamento è una scrittura privata che non necessita di registrazione davanti ad un pubblico ufficiale anche se, per limitare il rischio di contraffazione, è sempre preferibile </span><a href="https://info.team-service.it/registrazione-contratti-perche-bisogna-farla-e-come-procedere/"><span style="font-weight: 400;">procedere con la registrazione</span></a><span style="font-weight: 400;"> </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">La </span><b>successione legittima</b><span style="font-weight: 400;">, che invece riguarda gli eredi legittimi del defunto, in assenza di testamento o quando questo è considerato nullo. </span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">La successione legittima di eredità si rivolge in particolare a cinque tipi di eredi secondo questo ordine gerarchico:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Il coniuge;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I figli;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I genitori;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">I fratelli;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Altri parenti;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lo Stato.</span></li>
</ol>
<h2><span style="font-weight: 400;">Quando presentare la dichiarazione di successione</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione di successione deve essere presentata </span><b>entro un anno dalla morte del defunto</b><span style="font-weight: 400;"> presso la sede dell’Agenzia delle Entrate dove questi ha avuto la sua ultima residenza. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Se la residenza era invece all’estero, la dichiarazione dovrà essere presentata presso la sede ubicata nel luogo dove vi è stata l’ultima residenza italiana. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Qualora anche l’ultima residenza non fosse nota o il defunto avesse sempre risieduto all’estero, sarà necessario presentare la dichiarazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, via Canton n. 20.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Quali informazioni sono presenti nella dichiarazione di successione</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione di successione, come abbiamo visto, non è altro che un documento che prevede al suo interno la </span><b>lista completa di tutti i beni immobili, denaro, quote di società e altri beni o proprietà</b><span style="font-weight: 400;">, quali ad esempio automobili, opere d’arte e gioielli, che il defunto possedeva mentre era ancora in vita.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Devono, inoltre, essere indicati all’interno dell’atto come sono stati ripartiti i beni entro il lascito testamentario. Sono, infatti, tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione tutti gli eredi, i loro legatari o rappresentanti legali, i curatori delle eredità giacenti e gli amministratori dell’eredità.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Imposta di successione </span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Dopo aver presentato la dichiarazione, scende in campo l’Agenzia delle Entrate, alla quale spetta il compito di notificare agli eredi l&#8217;importo e la liquidazione dell’imposta di successione. Il termine per poter procedere al pagamento è di 60 giorni successivi alla richiesta.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sono tuttavia previste delle franchigie che esonerano dal pagamento dell’imposta di successione. Queste riguardano:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Coniuge e figli</b><span style="font-weight: 400;">, che possono godere di una franchigia di un milione di euro. Qualora il patrimonio ereditato dovesse superare questa soglia, questi dovranno comunque pagare una tassa che è fissata secondo un’aliquota pari al 4% dell’intero importo;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Fratelli e sorelle</b><span style="font-weight: 400;">, per i quali invece la franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota, in caso di eredità superiori, pari al 6%;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Eredi disabili</b><span style="font-weight: 400;">, per i quali invece la franchigia è di 1,5 milioni di euro.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Zii, nipoti, cugini, suoceri, cognati e altri parenti fino al quarto grado non hanno diritto a franchigie e sono tenuti al pagamento di un’aliquota pari al 6%, mentre per altri soggetti questa è fissata all’8%.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Altre imposte in caso di beni ereditari</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Nel caso di beni immobili, oltre all’imposta di successione, sono da pagare, ancora prima di presentare la dichiarazione di successione, le imposte ipotecarie e catastali relative alla voltura della proprietà proprio come avviene durante una compravendita.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per calcolare il valore catastale bisogna conoscere la </span><a href="https://www.team-service.it/catasto/17-rendita-catastale.html"><b>rendita catastale</b></a><span style="font-weight: 400;"> dell’immobile e la categoria di appartenenza, anche se in genere questo si ottiene moltiplicando la rendita catastale per il 5%. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’imposta ipotecaria invece è fissa e pari al 2%, ma non è dovuta qualora l’erede utilizzi l’immobile come abitazione principale.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Cosa accade se non si presenta la dichiarazione di successione</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Presentare la dichiarazione di successione, come avrai già compreso, è un adempimento obbligatorio, che serve a stabilire le imposte dovute dagli eredi a seguito del loro subentro nella proprietà del patrimonio del defunto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Quest’obbligo è stato stabilito in base al </span><a href="https://www.brocardi.it/testo-unico-successioni-donazioni/titolo-ii/capo-iv/art28.html?utm_source=internal&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=articolo&amp;utm_content=nav_art_succ_top" target="_blank" rel="noopener"><b>decreto  legislativo  n.346 del 31  ottobre 1990, art.28</b></a><span style="font-weight: 400;">. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Qualora, quindi, gli eredi non dovessero provvedere entro i termini previsti (12 mesi dalla morte del congiunto) alla presentazione della dichiarazione, c’è il rischio di incorrere in sanzioni il cui importo aumenta in base all’entità del ritardo. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La sanzione amministrativa nel caso di omissione della registrazione oscilla, infatti, dal 120% al 140% dell&#8217;imposta dovuta. Nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta, la sanzione si aggira tra i 250 e i 1000 euro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nel caso invece di ritardi, le sanzioni previste sono:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ritardo di massimo 30 giorni nella presentazione: dal 60% al 120% dell&#8217;imposta dovuta oppure da 150 a 500 euro se non è dovuta alcuna imposta;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ritardo nel versamento dell&#8217;imposta (da fare entro massimo 60 giorni dalla richiesta): sanzione del 30% sull&#8217;importo da versare.</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-weight: 400;">Dove presentare la dichiarazione di successione</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che abbiamo visto nel precedente paragrafo “Quando presentare la dichiarazione di successione”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In alternativa, è anche possibile spedire la dichiarazione per via telematica mediante un </span><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/sw-comp-dichiarazione-successioni-telematiche" target="_blank" rel="noopener"><b>software di compilazione</b></a> <span style="font-weight: 400;">presente sullo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate. Oppure, per facilitare ulteriormente le cose, rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale o altro intermediario abilitato come Team Service.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per usufruire del nostro </span><a href="https://www.team-service.it/agenzia-delle-entrate/82-successione-online.html"><b>servizio di dichiarazione di successione</b> </a><span style="font-weight: 400;"> che ha il vantaggio di avvenire tutto per via telematica, quindi senza muoverti da casa, dovrai fornire:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Nome e codice fiscale dell’erede che inoltra la successione;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Nome, codice fiscale e IBAN dell’erede che paga le imposte;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Numero di eredi;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Patrimonio</span><span style="font-weight: 400;"> (</span><span style="font-weight: 400;">beni mobili quali conti correnti, titoli, azioni, quote societarie, veicoli, preziosi, ecc. e immobili quali terreni o fabbricati, fino ad un massimo di 3);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Certificato di morte del defunto che ha lasciato l’eredità;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Documento di identità di tutti gli eredi (fino ad un massimo di 5);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Documenti relativi al possesso dei beni.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Appena la documentazione sarà pronta, il nostro staff ti contatterà per comunicarti il totale delle imposte da pagare (comprese quelle relative alla voltura catastale se in presenza di immobili) e procedere con l’invio della pratica e la sua firma.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per conoscere il costo e le modalità di erogazione del nostro servizio di presentazione della dichiarazione di successione, recati in una delle </span><a href="https://www.team-service.it/negozi"><b>nostre sedi</b></a><span style="font-weight: 400;">, chiamaci al numero 081-5628221 oppure visita le pagine dedicate alla </span><a href="https://www.team-service.it/agenzia-delle-entrate/82-successione-online.html"><b>dichiarazione di successione presso i canali dell’Agenzia delle Entrate</b></a> <span style="font-weight: 400;">direttamente sul nostro sito!</span></p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Visto di conformità per i bonus edilizi</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/immobili/visto-di-conformita-per-i-bonus-edilizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 08:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[A partire dal 12 novembre il visto di conformità è diventato obbligatorio per tutti i bonus edilizi. Si tratta dell’esito del Decreto Antifrode (DL 157/2021), che ha esteso l’obbligo del visto di conformità dal superbonus a tutti gli altri bonus edilizi.  Gli interventi che necessitano dell’obbligo del visto di conformità sono: ristrutturazione edilizia recupero o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A partire dal 12 novembre il visto di conformità è diventato obbligatorio per tutti i bonus edilizi. Si tratta dell’esito del Decreto Antifrode (DL 157/2021), che ha esteso l’obbligo del visto di conformità dal superbonus a tutti gli altri bonus edilizi. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Gli interventi che necessitano dell’obbligo del visto di conformità sono:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">ristrutturazione edilizia</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">recupero o restauro della facciata degli edifici</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">riqualificazione energetica</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">riduzione del rischio sismico</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">installazione di impianti solari fotovoltaici</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In questo articolo analizziamo le ulteriori richieste da ottemperare per il visto di conformità per i bonus edilizi.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Cos’è il visto di conformità?</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Il visto di conformità è uno strumento introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Costituisce uno dei metodi di controllo della corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, che sussistano i presupposti per richiedere la detrazione d’imposta. Colui che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano redatto le asseverazioni e attestazioni circa il rispetto dei requisiti energetici e/o antisismici, la stipula delle polizze di assicurazione della responsabilità civile e così via.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tali verifiche si risolvono in un controllo formale di tipo documentale.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Chi può rilasciare il visto di conformità</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, può essere rilasciato da:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">dottori commercialisti</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">esperti contabili</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">consulenti del lavoro</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Centri di Assistenza Fiscale (CAF)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-weight: 400;">Quando il visto di conformità è necessario per i bonus edilizi?</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Il visto di conformità per i bonus edilizi si aggiunge ai tradizionali adempimenti per richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il visto di conformità è un documento che attesta l’esistenza dei presupposti per cui si richiede un bonus.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il visto di conformità è ora obbligatorio in tutti quei casi che prevedono la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Decreto Antifrode ha così esteso la precedente definizione del Decreto Rilancio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’estensione si applica nei seguenti casi:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16 -bis, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">efficienza energetica (di cui all’art. 14 del dlgs 63/2013 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 119);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del dlgs 63/2013, e al comma 4 dell’articolo 119);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">installazione di impianti fotovoltaici (di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16 -ter del dlgs 63/2013, e al comma 8 dell’articolo 119);</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Gli interventi elencati, nel caso si voglia richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, richiedono oggi che:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il contribuente richieda il visto di conformità dei dati, inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla richiesta di detrazione</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute, come da articolo 119- comma 13 -bis</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">Per quanto concerne il punto 2, siamo in attesa di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica atto a stabilire i confini economici dell’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">Quali documenti sono necessari per il visto di conformità</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento (disponibile </span><a href="https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1500" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: 400;">qui</span></a><span style="font-weight: 400;">) che fornisce un quadro d’insieme dei controlli da effettuare per il visto di conformità. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Effettuata la comunicazione l’Agenzia delle Entrate esegue un’ulteriore verifica e, in caso di esito positivo, rilascia la ricevuta definitiva del conseguimento del visto di conformità.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per avere informazioni scrivici a: <a href="mailto:info@team-service.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">info@team-service.it</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come trasferire il patrimonio ereditario del defunto</title>
		<link>https://team-service.it/global/blog/fisco/dichiarazione-di-successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armando Chiacchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 06:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://info.team-service.it/?p=8155</guid>

					<description><![CDATA[La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, la cui prassi va avviata entro i 12 mesi dal decesso del soggetto (de cuius). Si tratta di una pratica diretta all’Agenzia delle Entrate che comunica il subentro degli eredi nel patrimonio ereditario. Da qui vengono determinate le imposte dovute, i beni e i crediti ricevuti, sulla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, la cui prassi va avviata entro i 12 mesi dal decesso del soggetto (de cuius). Si tratta di una pratica diretta all’Agenzia delle Entrate che comunica il subentro degli eredi nel patrimonio ereditario. Da qui vengono determinate le imposte dovute, i beni e i crediti ricevuti, sulla base del quadro normativo in vigore.</p>
<p><em>Vediamo quindi di cosa si tratta nel dettaglio.</em></p>
<h2><strong>Cos&#8217;è la dichiarazione di successione</strong></h2>
<p>La successione può essere di due tipologie:</p>
<ul>
<li>Successione testamentaria: quando è regolata da un testamento.</li>
<li>Successione legittima: quando è disciplinata dalla legge.</li>
</ul>
<p>In mancanza del testamento, si procede alla successione legittima, secondo la quale possono essere presi in considerazione 5 tipi di eredi:</p>
<ul>
<li>Il coniuge</li>
<li>I figli</li>
<li>I genitori</li>
<li>Fratelli o sorelle</li>
<li>Altri parenti e lo Stato</li>
</ul>
<p>Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione coloro i quali vengono chiamati all’eredità, a meno che non decidano di rinunciarvi.</p>
<p>Generalmente, l’imposta di successione è pari al 4% nel caso di genitori, figli e altri parenti, per le quote superiori al milione di euro, al 6% se si ereditano beni da altri familiari e all’8% se si tratta di estranei.</p>
<p><em>Leggi anche: “<a href="https://info.team-service.it/come-aprire-attivita-in-franchising/">Come aprire un’attività in franchising</a>”.</em></p>
<h2><strong>Come si richiede la dichiarazione di successione</strong></h2>
<p>Generalmente, l’iter prevede l’elaborazione della pratica della successione e l’invio della dichiarazione. Team Service si occupa dell’intero processo, raccogliendo e verificando attentamente la documentazione utile ai fini della pratica. Riteniamo di fondamentale importanza il contatto diretto con il cliente, in modo da risolvere ogni dubbio.</p>
<p>Una volta redatta la dichiarazione di successione, procediamo con il calcolo delle imposte, in modo da chiarire sin da subito le spese alle quali potresti andare incontro. Infine, la documentazione verrà debitamente inviata all’Agenzia delle Entrate, ma non prima di averne inviata una copia al cliente per la verifica e la firma da apporre.</p>
<h3><strong>Servizio standard</strong></h3>
<p>Con Team Service puoi optare per il servizio standard che prevede successioni legittime con un massimo di 5 eredi, 3 immobili e 3 beni, come conti corrente, gioielli, titoli e così via.</p>
<h3><strong>Servizio personalizzato</strong></h3>
<p>Il servizio personalizzato prevede invece successioni legittime con condizioni particolati non comprese nel servizio precedente.</p>
<h2><strong>Cosa succede se non si fa la dichiarazione di successione entro i 12 mesi?</strong></h2>
<p>Non esiste un obbligo di dichiarazione di successione nel caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e se l’attivo ereditario corrisponde ad una somma non superiore a 100.000 euro (non deve inoltre comprendere beni immobili).</p>
<p>Tuttavia, in tutti gli altri casi è obbligatoria e se viene omessa si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata. Nel caso in cui la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore ai 30 giorni allora verrà applicata una sanzione amministrativa che va dal 60 al 120 per cento.</p>
<h3><strong>Team service</strong></h3>
<p>Per richiedere il servizio Team Service ti basterà indicare il nominativo dell’erede che inoltra la successione. <a href="https://www.team-service.it/agenzia-delle-entrate/82-successioni-online.html">Segui questo link</a> per inoltrare la richiesta compilando la Form con i relativi dati.</p>
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			</item>
	</channel>
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